Autocertificazione falsa del titolo di studio e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 119 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa autocertificazione del possesso di un titolo di studio, resa per l’inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A., integra gli estremi del dolo e radica la giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di condotta lesiva del rapporto di servizio con l’amministrazione scolastica. La competenza territoriale appartiene alla sezione regionale nel cui territorio si è verificato il danno, non già quella della residenza del convenuto. L’occultamento doloso del danno, sostanziato da condotte fraudolente dirette a celarlo, determina la decorrenza della prescrizione quinquennale dalla scoperta del fatto, coincidente con l’esercizio dell’azione penale.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale conveniva in giudizio il dipendente, risultato utilmente inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A. sulla base di un diploma di qualifica professionale mai conseguito. L’interessato aveva autocertificato il possesso del titolo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ottenendo così la stipula di contratti a tempo determinato con istituti scolastici pubblici. La difesa eccepiva il difetto di giurisdizione, la incompetenza territoriale, la prescrizione e l’insussistenza del danno, deducendo l’avvenuta fruizione della prestazione lavorativa da parte dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile, discendendo il rapporto di servizio dal rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, stipulato con gli istituti scolastici pubblici dell’Emilia-Romagna. Quanto alla competenza territoriale, il Collegio ha richiamato l’art. 18, comma 1, lett. b) c.g.c., radicandola nella regione in cui il fatto dannoso si è verificato, ossia l’Emilia-Romagna, sede degli istituti che hanno conferito le supplenze.
Sul piano della prescrizione, la Corte ha escluso il decorso del termine quinquennale, ravvisando l’occultamento doloso del danno nelle ripetute mendaci dichiarazioni rese all’amministrazione. Il diritto al risarcimento decorre pertanto dalla scoperta del fatto, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio risalente al 12.4.2022. È stata inoltre esclusa la sospensione del giudizio, in ragione della reciproca indipendenza tra giurisdizione contabile e ordinaria, nei limiti dell’art. 106 c.g.c.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provato il dolo, risultando documentato che il titolo di studio vantato fosse falso: nessuna sessione straordinaria d’esame era stata indetta nell’agosto 2013 e la matricola apposta sul diploma apparteneva a uno stock di pergamene di altro istituto. La conoscenza della falsità dell’atto è stata desunta dalla partecipazione a una sessione d’esame inesistente.
Il Collegio ha richiamato la motivazione della sentenza n. 552 del 2025 del Tribunale di Salerno, sezione lavoro, secondo cui la falsa dichiarazione comporta l’esclusione dalla procedura e la caducazione degli atti conseguenti, senza necessità di verificare il punteggio conseguito. Ha infine rigettato l’eccezione di compensazione del lucro con il danno, affermando che la prestazione resa in assenza dei requisiti è qualitativamente inferiore rispetto a quella di chi ha titolo. Il danno è stato quantificato nel 40% di quanto indebitamente percepito, pari a € 9.805,55, oltre interessi e rivalutazione.
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Nota della Redazione
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