Inammissibile il parere sulla nomina del Presidente del Consiglio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 351 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinata alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta deve vertere sulla materia della contabilità pubblica e presentare carattere di generalità ed astrattezza, senza investire fatti gestionali specifici né atti già adottati o eseguiti. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che concerna essenzialmente la legittimità della nomina, in corso di consiliatura, di un Presidente del Consiglio comunale diverso dal Sindaco e l’interpretazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, poiché il quesito non attiene alla materia della contabilità pubblica. Il mero coinvolgimento di spese connesse alla carica non è sufficiente a radicare la competenza consultiva della Sezione.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune ha rappresentato che, con delibera consiliare, lo Statuto comunale è stato modificato prevedendo la figura del Presidente del Consiglio comunale, diversa da quella del Sindaco e prima non contemplata. Ha quindi chiesto se la nomina di tale figura in corso di consiliatura, con il conseguente pagamento dell’indennità mensile, sia legittima secondo la normativa di contabilità pubblica.
La richiesta è stata acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo per il Veneto, che ha verificato i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva prima di esaminare la questione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, individuando i presupposti di ammissibilità soggettiva e oggettiva che condizionano l’esercizio della funzione. Occorre verificare che la richiesta provenga da un organo legittimato, che verta sulla materia della contabilità pubblica e che possieda rilevanza generale e astratta.
Quanto al profilo oggettivo, l’ambito della contabilità pubblica è circoscritto alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, ricomprendendo la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, l’indebitamento e la rendicontazione. Il concetto non può essere dilatato fino a ricomprendere qualsiasi questione che presenti riflessi economici.
La Sezione ribadisce che la richiesta non può essere preordinata a ottenere indicazioni concrete per una specifica attività gestionale, poiché resta rimessa all’ente ogni valutazione di merito. Diversamente, la funzione consultiva si tradurrebbe in una consulenza preventiva sulla correttezza dell’operato amministrativo, con una non consentita compartecipazione della Corte all’amministrazione attiva, incompatibile con la sua posizione di terzietà.
Nel caso di specie, la richiesta è ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente e soggetto legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La Sezione osserva che la richiesta è pervenuta tramite il Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall’art. 123 della Costituzione e istituito nella Regione Veneto con L.R. n. 31/2017.
La richiesta è invece inammissibile sotto il profilo oggettivo. Il quesito concerne essenzialmente la legittimità della nomina in corso di consiliatura di un Presidente del Consiglio diverso dal Sindaco e l’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, e non attiene alla materia della contabilità pubblica. La Sezione conclude pertanto per l’inammissibilità del parere richiesto.
Nota della Redazione
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