Pensione privilegiata e prova della CTU del giudizio civile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 35 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile l’accertamento dell’invalidità permanente e della sua dipendenza da causa di servizio, contenuto in una sentenza del giudice civile passata in giudicato e fondata su una consulenza tecnica d’ufficio non contestata nel suo nucleo essenziale, costituisce prova utilizzabile ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. Il principio di unicità e concentrazione degli accertamenti medici, espresso dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 per il rapporto tra equo indennizzo e pensione privilegiata, ha portata generale ed evita che uno stesso fenomeno lesivo sia sottoposto a plurimi accertamenti, in contrasto con la tutela dell’art. 38 Cost. Il nesso eziologico può essere inferito secondo il criterio della causalità adeguata, non essendo sempre esigibile una prova diretta del rapporto tra infermità e contesti operativi. Mancano di legittimazione passiva gli organi medico-legali che rendono pareri endoprocedimentali, privi di lesività immediata.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale di marina a lungo imbarcato come motorista su navi di superficie e quindi esposto all’amianto, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e dello status di vittima del dovere. La Commissione Medica Ospedaliera aveva ascritto la patologia respiratoria alla Tabella B, con invalidità dell’11%, e il provvedimento ministeriale aveva rigettato la domanda, riconoscendo il solo equo indennizzo.

Nel separato giudizio civile il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva accertato un grado invalidante del 24% e l’ascrivibilità alla ottava categoria della Tabella A, disapplicando i verbali della Commissione. Il Ministero non aveva esteso tale accertamento ai fini pensionistici. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento del parere e la condanna al pagamento dei ratei e degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la legittimazione passiva. Richiamando l’uniforme giurisprudenza contabile, esclude quella della Commissione Medica Ospedaliera: i pareri tecnici sono atti endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo e privi di lesività immediata. Ritiene invece sussistente la legittimazione del Ministero della Difesa, emanante il provvedimento definitivo di liquidazione.

L’eccezione dell’INPS è rigettata. La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 12 del 2023, che ha ritenuto ammissibile il ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche in assenza di domanda amministrativa. La citazione dell’Istituto è stata del resto funzionale a estendere l’accertamento a tutte le parti interessate, evitando l’opponibilità dell’art. 2909 c.c.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 riconosce la pensione privilegiata per le infermità dipendenti da fatti di servizio; gli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 461/2001 attribuiscono al Comitato di verifica l’accertamento del rapporto causale e prevedono l’unicità dell’accertamento sanitario ed eziologico. La Corte ritiene che tale principio di concentrazione non sia limitato al rapporto tra equo indennizzo e pensione privilegiata, ma si estenda a ogni evenienza in cui uno stesso danno biologico da fatti di servizio rischi plurimi accertamenti, in contrasto con l’art. 38 Cost.

Quanto alla prova, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sulla utilizzabilità delle prove raccolte in altro giudizio tra altre parti, purché motivata, e la applica al processo pensionistico. Ritiene quindi di poter usare come prova diretta l’accertamento definitivo fondato sulla CTU, inferendo il nesso di dipendenza secondo il criterio della causalità adeguata. Nel caso concreto la consulenza ha evidenziato un deficit respiratorio ascrivibile alla Tabella A VIII categoria, con invalidità del 24%, conclusione condivisa dai CTP e non contestata dall’Amministrazione quanto all’ascrizione tabellare.

La Corte respinge l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il diritto sia maturato con la domanda amministrativa, e riconosce l’efficacia ex tunc del decisum dalla data della domanda stessa. Il comportamento collaborativo del Ministero, che ha avviato il provvedimento correttivo, giustifica la compensazione delle spese, come pure l’estraneità dell’INPS alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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