Pensione inabilità a proficuo lavoro accertata tramite CTU del Ministero della Salute (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 428 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 l. n. 274/1991 si accerta sulla base delle condizioni cliniche sussistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa, non rilevando il successivo decesso del dante causa ai fini del riconoscimento dei ratei maturati. Il parere reso dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, disposto con ordinanza istruttoria, costituisce elemento di valutazione razionale e plausibile, idoneo a fondare l’accertamento dell’inabilità assoluta e permanente. L’eccezione di inammissibilità dell’INPS è infondata quando il petitum coincida con la prestazione effettivamente richiesta in sede amministrativa. La condanna dell’ente previdenziale segue alla verifica del requisito contributivo e sanitario e decorre dalla domanda fino al decesso, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Gli eredi di un ex dipendente pubblico, riconosciuto inválido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con diritto all’indennità di accompagnamento, convengono in giudizio l’INPS per accertare il diritto del dante causa alla pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 l. n. 274/1991. Chiedono la condanna al pagamento dei ratei arretrati non riscossi dalla domanda amministrativa del 14.12.2018 sino al decesso del 25.7.2019, oltre spese di lite da distrarre al procuratore antistatario.

I ricorrenti deducono di aver presentato ricorso al Comitato provinciale dell’INPS, non essendo il dante causa mai stato convocato alla visita medico collegiale prevista dalla norma, e di possedere tutti i requisiti, compreso quello contributivo. L’INPS eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere stata la domanda presentata all’ente e non al datore di lavoro, e nel merito chiede il rigetto. La Sezione dispone l’acquisizione di un motivato parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile disattende l’eccezione di inammissibilità. Il petitum oggetto del giudizio è costituito dalla pensione di inabilità a proficuo lavoro richiesta in via amministrativa all’INPS con domanda del 14.12.2018, e non dalla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, come sostenuto dall’ente nella memoria di costituzione. La censura dell’istituto non coglie dunque l’effettivo oggetto della pretesa.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Ufficio Medico Legale, a riscontro dell’ordinanza istruttoria, riassume la storia clinica e, acquisita la consulenza dello specialista oncologo componente del collegio medico-legale, esprime parere favorevole. Il consulente ritiene che, alla data di presentazione della domanda all’INPS, il dante causa, per le gravi condizioni cliniche correlate agli esiti di carcinoma laringeo trattato con chemioterapia e radioterapia, complicati da due processi infettivi a carico del lobo inferiore del polmone sinistro, calo ponderale e disturbi della cenestesi, fosse inabile in maniera assoluta e permanente al proficuo lavoro.

Il giudice valuta il giudizio dell’organo di consulenza d’ufficio razionale e plausibile, reso dopo un accurato esame delle vicende sanitarie e un’attenta disamina del carteggio. Su tali argomentazioni convincenti e coerenti, la domanda attrice è accolta, essendo emersa la spettanza del diritto del dante causa alla pensione ex art. 13 l. n. 274/1991.

Segue la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati non riscossi dalla domanda amministrativa del 14.12.2018 sino al decesso del 25.7.2019, con liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario in euro 1.500, oltre IVA e CPA; nulla per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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