Pensione reversibilità a figlio inabile: CTU ATP è prova atipica utilizzabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 30 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile il decreto di omologazione dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è utilizzabile come prova atipica, valutabile ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per accertare il requisito sanitario del figlio maggiorenne inabile che invoca la pensione di reversibilità. L’accertamento del requisito sanitario va riferito alla data del decesso del dante causa. La sola convivenza non esaurisce la prova della vivenza a carico: occorre dimostrare la non autosufficienza economica e il mantenimento abituale, continuativo e quanto meno prevalente, da parte del genitore defunto.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio superstite di un titolare di pensione già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha chiesto all’INPS, nel febbraio 2021, la pensione di reversibilità nella qualità di figlio inabile, dichiarando di non percepire redditi propri e allegando documentazione medica. L’Istituto ha respinto l’istanza nel marzo 2021, non riconoscendo l’inabilità alla data di morte del familiare.

Nel dicembre 2021 il Tribunale del lavoro ha omologato, all’esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., l’accertamento tecnico che ha riconosciuto un grado invalidante del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa, anteriore al decesso. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, invocando l’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, come modificato dalla legge n. 903/1965, e la nozione concreta di inabilità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. L’INPS ha contestato il difetto di prova del requisito sanitario e della vivenza a carico, sostenendo che l’inabilità andava accertata nel processo contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo: per effetto dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, la disciplina del trattamento ai superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria si estende alle forme esclusive e sostitutive. Trova così applicazione l’art. 22 legge n. 903/1965, che ha sostituito l’art. 13 r.d.l. n. 636/1939: la pensione spetta ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sulla non perfetta sovrapponibilità tra la nozione di inabilità a proficuo lavoro del settore pubblico e quella dell’art. 8 legge n. 222/1984, più restrittiva. Osserva tuttavia che la questione scolora nel caso concreto, perché la consulenza ha accertato una riduzione della capacità lavorativa del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa, anteriore al decesso.

La Corte respinge la tesi dell’Istituto secondo cui il requisito sanitario andrebbe accertato ex novo nel processo contabile. Il decreto di omologazione ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. è provvedimento non impugnabile né modificabile, dotato del carattere di intangibilità del titolo giudiziale inoppugnabile. Esso è qualificabile come prova atipica, valutabile come presunzione semplice, secondo il principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c.; richiama sul punto Cass. n. 28855/2008 e la precedente Sez. Liguria n. 22/2024.

Quanto alla vivenza a carico, la Corte richiama la Circolare INPS n. 185/2015 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15440/2004, n. 11966/2015, n. 14346/2016, n. 8678/2018): la convivenza non basta, occorrendo la prova del mantenimento continuativo e prevalente. All’esito dell’istruttoria ex art. 165 c.g.c., il ricorrente ha documentato la nullatenenza — reddito 2021 di euro 5.585,34, inferiore al limite di euro 16.982,49 — la cessazione dell’attività lavorativa e la convivenza con il padre fino al decesso. Le dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 lo indicano fiscalmente a carico al 100%.

Il ricorso è pertanto accolto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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