Riliquidazione pensione su trattamento dirigente ex art 31 d.P.R. 761/79 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 4 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulle sentenze giuslavoristiche che accertano il diritto all’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 determina, in capo alle amministrazioni datrici, un obbligo conformativo di trasmissione a INPS dei dati retributivi aggiornati, a prescindere da specifiche istanze della parte vittoriosa. All’Istituto previdenziale compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza parametrata sul trattamento del dirigente amministrativo di primo livello, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza. Gli interessi e la rivalutazione sono dovuti con il criterio dell’assorbimento, dalla sentenza di primo grado che accerta il diritto. La domanda riconvenzionale proposta senza l’istanza di fissazione della nuova udienza ex art. 418 cod. proc. civ. è inammissibile, rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in servizio presso l’azienda ospedaliera universitaria, era stata collocata in quiescenza e percepiva la pensione calcolata sul profilo della categoria sanitaria DS. Con due sentenze del giudice del lavoro, entrambe passate in giudicato, era stato accertato il suo diritto all’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 al profilo di dirigente amministrativo di primo livello del ruolo sanitario, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2009-2020.
Eseguita la sentenza, la ricorrente ha chiesto a INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico parametrato sul trattamento dirigenziale. L’Istituto, dopo aver ricevuto nel febbraio 2025 i dati retributivi aggiornati, ha provveduto alla ricostituzione della pensione. La ricorrente ha però contestato la correttezza dei dati trasmessi, segnatamente il valore attribuito al differenziale dell’indennità ex art. 31.
La Motivazione della Corte
Il Giudice respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità di INPS. Il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, lungi dall’essere generico, è analitico nel richiedere la rivisitazione del trattamento di quiescenza in funzione dell’arretrato retributivo accertato dal giudice ordinario. Esso vale dunque quale valida istanza di avvio del procedimento di ricostituzione.
Quanto alle amministrazioni datrici, il giudicato giuslavoristico e la sua efficacia esecutiva determinano un obbligo conformativo: alimentare i flussi informativi e certificare le nuove retribuzioni, rendendo percepibile la valorizzazione pensionistica dell’arretrato. Né può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, difettando le conclusioni convergenti di tutte le parti richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce analiticamente la documentazione contabile, tutt’altro che perspicua. Rileva che la deliberazione aziendale di esecuzione contiene un errore materiale sulla sorte capitale, poi rettificato nel cedolino. Distingue i periodi di competenza degli arretrati e le relative causali, individuando in euro 23.035,87 la somma effettivamente spettante per il periodo dal 20.06.2020 al 30.06.2022.
Su queste basi, il valore di euro 499,33 indicato nella scheda per il differenziale dell’indennità ex art. 31 desta perplessità, risultando inferiore ai diversi parametri ricavabili dagli atti. Il Decidente ritiene corretto interpolare il valore di euro 885,99, ottenuto dividendo l’importo accertato per ventisei mensilità, sostituendolo al precedente.
Quanto agli accessori, il diritto non è azionabile se non dalla sentenza di primo grado che accerta il diritto, con decorrenza dalla quiescenza e computo secondo il criterio dell’assorbimento. È invece inammissibile la domanda riconvenzionale di manleva proposta da INPS: l’art. 159 c.g.c. richiama l’art. 418 cod. proc. civ., che impone a pena di decadenza l’istanza di fissazione della nuova udienza, rilievo officioso non sanato dall’accettazione del contraddittorio.
L’originaria mancata riliquidazione dipese dal ritardo delle amministrazioni nel trasmettere i dati a INPS e dalla loro parziale erroneità. Le spese seguono tale soccombenza, mentre con INPS sono compensate.
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Nota della Redazione
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