Pensione privilegiata tabellare non cumulabile per continuità del rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 112 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento privilegiato tabellare previsto dall’art. 67, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973 è fruibile in cumulo con il trattamento di attività solo quando il nuovo rapporto di servizio sia oggettivamente diverso da quello che ha dato luogo al privilegio, con riguardo alla natura della prestazione e allo status del dipendente. La ferma volontaria come carabiniere ausiliario, svolta a domanda e retribuita con tutela contributiva, non è equiparabile al servizio obbligatorio di leva e, non presentando diversità rispetto al successivo servizio permanente effettivo presso la medesima amministrazione, integra un rapporto di servizio unico. Ne consegue che difetta il requisito della cessazione dal servizio e il presupposto della diversità, con esclusione del cumulo tra pensione privilegiata e retribuzione.
Il Fatto
Il militare, arruolato come carabiniere ausiliario nel contingente di leva, subiva il 14 gennaio 1993 una lussazione scapolo-omerale durante il servizio presso la scuola allievi, lesione giudicata dipendente da causa di servizio. Collocato in congedo illimitato per fine ferma il 29 novembre 1993, veniva riammesso in servizio come carabiniere effettivo il 30 giugno 1995 e, dal 30 giugno 1999, accettato nel servizio permanente.
Dopo un aggravamento riconosciuto dalla Commissione medica, il militare chiedeva nel 2021 la pensione privilegiata tabellare di ottava categoria con decorrenza dal congedo, ricevendo diniego dall’amministrazione difensiva. Il giudice regionale accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto ai ratei dal 1° novembre 2021 e ritenendo la questione del cumulo estranea al thema decidendum. Il Ministero della difesa proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello respinge in via preliminare l’eccezione di aspecificità dei motivi, rilevando che il gravame contiene sia la parte censoria sia quella argomentativa, in dialogo con la decisione impugnata. L’appello è però accolto nel merito.
La Sezione ricostruisce la disciplina del trattamento privilegiato militare, distinguendolo da quello civile: per i militari non è richiesta l’obiettiva inabilità al servizio, essendo sufficiente l’ascrivibilità delle infermità alle categorie tabellari. Il requisito della cessazione dal servizio, fissato dall’art. 1 del d.P.R. n. 1092/1973, opera anche per il privilegio, con le deroghe degli artt. 130 e 139 in tema di cumulo.
Il nodo è il concetto di diversità del rapporto che, secondo le Sezioni riunite n. 21/1998/QM e n. 42/2017/QM, va accertato in concreto guardando alla natura della prestazione e allo status del dipendente, non discendendo automaticamente dalla mancanza di derivazione genetica.
Applicando tale criterio, la Corte esclude che la ferma volontaria come carabiniere ausiliario sia equiparabile al servizio di leva. Il servizio ausiliario fu svolto a domanda, con retribuzione stipendiale e tutela contributiva, integrando un rapporto sinallagmatico. Il successivo servizio permanente effettivo, iniziato il 30 giugno 1995, costituisce dunque un unicum con il precedente, computato ai fini stipendiali e pensionistici.
Difetta quindi la diversità richiesta per il cumulo della pensione privilegiata con la retribuzione, nonché il presupposto della cessazione dal servizio. La menomazione, del resto, è stata subita in costanza di ferma volontaria, non durante il servizio obbligatorio. La sentenza di primo grado va riformata, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
Nota della Redazione
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