Pensione privilegiata tabellare militare di leva e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 39 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata tabellare del militare di leva, il diritto al trattamento presuppone la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua ascrivibilità tabellare ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. La valutazione medico-legale della classificazione va effettuata con riferimento alla data della domanda amministrativa, che cristallizza l’oggetto dell’accertamento e del successivo giudizio pensionistico, non potendo essere prese in considerazione le evoluzioni peggiorative successive, per le quali l’ordinamento appresta il distinto istituto dell’aggravamento di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973. Ove manchi nelle tabelle A e B la patologia specifica, è corretto il ricorso alla scala di equivalenza tra categorie tabellari e percentuali di invalidità permanente. Il giudizio di non ascrivibilità, se congruamente motivato e basato su attendibili elementi medico-scientifici, prevale sulle contestazioni della parte, cui incombe l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare di leva in congedo, aveva chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento della pensione privilegiata per gli esiti di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante il servizio e già riconosciuto dipendente da causa di servizio. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con decreto negativo, sulla base del giudizio della Commissione medico-ospedaliera che aveva ritenuto l’infermità non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare per la scarsa incidenza funzionale.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento quanto meno di ottava categoria e, in subordine, la nomina di consulenti tecnici. Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto, mentre il Ministero dell’economia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quale ordinatore secondario di spesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF. La Ragioneria territoriale dello Stato, pur svolgendo funzioni di ufficio liquidatore secondario, è preposta alla liquidazione dei trattamenti pensionistici tabellari e i suoi pagamenti costituiscono adempimento necessario alla completa esecuzione della sentenza che riconosca il beneficio.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina applicabile. Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, applicabile anche ai militari di leva, il diritto alla pensione privilegiata presuppone la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la sua ascrivibilità a una delle categorie delle tabelle. Nel caso di specie la dipendenza da causa di servizio non era in discussione; oggetto del giudizio era esclusivamente la classificazione tabellare dei postumi.

Il giudice ha poi affermato che la valutazione va compiuta con riferimento alla data della domanda amministrativa, che cristallizza l’oggetto dell’accertamento e del giudizio, non potendo rilevare le evoluzioni peggiorative successive. Tale preclusione discende dal principio della previa domanda in via amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e dalla non applicabilità, nel giudizio contabile, dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice del lavoro di valutare l’aggravamento.

La Corte ha quindi condiviso il parere del collegio medico-legale, che aveva escluso l’ascrivibilità tabellare dei postumi nel periodo considerato. Il collegio ha motivato l’assenza di menomazioni del ginocchio nella categoria VIII della tabella A e l’inassimilabilità, anche per analogia, dell’anchilosi in estensione del ginocchio di cui alla categoria VII. Ha poi utilizzato la scala di equivalenza tra categorie e percentuali di invalidità, raffrontando la limitazione funzionale accertata con l’anchilosi rettilinea valutata tra il 21% e il 30%.

Il giudice ha ritenuto corretto tale ragionamento e ha respinto le contestazioni del ricorrente, fondate su un certificato medico riferito a postumi successivi al periodo di causa e su osservazioni del consulente tecnico che non individuavano la data dell’asserita evoluzione peggiorativa. Il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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