Responsabilità erariale dei soci amministratori per mancata rendicontazione del contributo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 322 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di contributi pubblici è legato alla amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno da sviamento del finanziamento rispetto alla finalità pubblica. La mancata rendicontazione della spesa sostenuta con risorse pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del percettore, cui spetta dimostrare il corretto impiego del beneficio. Ne rispondono personalmente e in solido i soci amministratori che hanno richiesto, ottenuto e gestito il contributo, anche in caso di sopravvenuta estinzione della società. Non risponde invece il socio accomandante privo di poteri di amministrazione, non essendo configurabile una responsabilità amministrativa per posizione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre soci amministratori di una società in nome collettivo, poi trasformata in accomandita semplice, e un socio accomandante, per sentirli condannare al pagamento di euro 30.121,01 in favore della Regione e della società in house affidataria della gestione del finanziamento.

La società aveva ottenuto nel 2011 un finanziamento agevolato di complessivi euro 84.000,00, di cui euro 42.000,00 a valere su fondi regionali, per un intervento di innovazione aziendale, con obbligo di rendicontazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di esecuzione. L’impresa non presentava la rendicontazione finale né restituiva il finanziamento, maturando la revoca dell’agevolazione e la costituzione in mora. Il socio accomandante, subentrato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, eccepiva la propria estraneità alla condotta distrattiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il privato che dispone della somma erogata in modo diverso dal preventivato o crea i presupposti per la sua illegittima percezione frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione, instaurando così un rapporto di servizio con l’ente erogatore.

Nel caso concreto, la rendicontazione costituisce l’elemento cardine per la verifica di coerenza e congruità della spesa. La sua mancanza integra una distrazione del finanziamento, espressione del principio generale di necessaria giustificazione e documentazione della spesa pubblica.

La Corte ribadisce che spetta al percettore dimostrare il corretto impiego del beneficio. Il generico richiamo alla perdita della documentazione giustificativa non assolve tale onere probatorio, né consente la ricostruzione della destinazione delle dotazioni finanziate. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova a carico dei convenuti circa l’insussistenza del danno.

Quanto agli amministratori, essi rispondono personalmente per aver richiesto, ottenuto e gestito il contributo senza rispettare le condizioni di fruizione, divenendo agenti contabili di fatto. Il Collegio ravvisa il dolo, desunto dalla consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e dal silenzio serbato di fronte alla revoca e alla costituzione in mora. La condanna è quindi pronunciata in solido ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994.

La posizione del socio accomandante è invece respinta. Il Collegio distingue il piano della responsabilità civilistica per le obbligazioni sociali da quello della responsabilità amministrativo-contabile, che è personale e presuppone uno specifico comportamento doloso o gravemente colposo. La sottoscrizione di contratti di affitto d’azienda può avvenire in forza di procura speciale ex art. 2320 c.c. e non prova di per sé una ingerenza gestoria. La cessione d’azienda escludeva espressamente i debiti, e difetta la prova della loro risultanza nei libri contabili obbligatori. Non è dunque configurabile una responsabilità amministrativa per posizione, in violazione dell’art. 28 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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