Ricalcolo pensione militare, aliquota 1,80% e clausola di salvaguardia (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 239 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza del personale militare, il combinato disposto dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e dell’art. 1867 cod. ord. mil. va letto alla luce della clausola di salvaguardia richiamata dal secondo comma di quest’ultima norma, che rinvia all’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995. Ne deriva che l’aliquota annua del 2% per il servizio prestato dal 01.01.1998 al 31.12.2011 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato applicando le aliquote di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, pari all’1,80% per ogni anno successivo. L’armonizzazione dei regimi, imposta dall’art. 1839 cod. ord. mil., preclude il riferimento ai regimi differenziati più favorevoli e impone il coordinamento tra settore civile e settore militare.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’esercito in quiescenza ha chiesto il ricalcolo della propria pensione, invocando l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2% in luogo dell’1,80% per il periodo compreso tra il 01.01.1998 e il 31.12.2011. Il ricorrente ha fondato la domanda sull’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, sull’art. 1867 cod. ord. mil. e sull’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, richiamando alcuni precedenti della Sezione regionale.
Il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito e l’INPS hanno resistito, sostenendo la correttezza del calcolo operato e la valenza della clausola di salvaguardia che limita l’effetto del coefficiente più elevato. L’Istituto ha inoltre eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, quale ordinatore secondario di spesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’eccezione preliminare dell’INPS, rilevando che la legittimazione processuale si fonda sulla prospettazione dei fatti in domanda e non sulla titolarità dell’azione. Il ricorrente non ha chiesto soltanto il ricalcolo, ma anche la condanna alla corresponsione del quantum conseguente: l’ordinatore secondario di spesa è dunque pienamente legittimato a resistere.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. Il ricorrente aveva maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore ai diciotto anni ed era stato liquidato con il sistema interamente retributivo. Per il servizio dal 1998 al 2011 trova applicazione l’aliquota annua del 2%, ma resta ferma l’eventuale aliquota minore applicabile al caso concreto.
La Corte ha valorizzato il secondo comma dell’art. 1867 cod. ord. mil., che espressamente richiama l’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995: l’applicazione delle disposizioni sul 2% non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in base alle aliquote di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Nel caso del ricorrente, l’aliquota comparativa è pari all’1,80%.
La lettura proposta dal ricorrente attribuirebbe al periodo 1998-2011 una valenza assoluta, sterilizzando l’intervento di armonizzazione del legislatore del 1995. L’art. 1839 cod. ord. mil. conferma invece la necessità di allineare il trattamento del personale militare a quello degli altri dipendenti dello Stato. La norma invocata continua a produrre effetti solo in presenza di regimi differenziati per specifiche categorie, ipotesi diversa da quella in esame.
La Sezione ha inoltre distinto il precedente n. 55/2022, relativo a un militare andato in pensione nel ruolo di ufficiale, chiamando in causa il comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014. Nel caso odierno il ricorrente è sottufficiale e sconta l’innalzamento del limite di età a sessanta anni per effetto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997, che consente di raggiungere l’aliquota massima dell’80% della base pensionabile. Il ricorso è stato respinto con spese compensate per la non facile interpretazione delle norme.
Nota della Redazione
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