Rigetto vedova prima categoria Tab A senza prova scompenso permanente (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 73 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della prima categoria della Tabella A e del connesso assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E, lettera H, punto 4, allegata al d.P.R. n. 915/1978 presuppone la sussistenza di una cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica accertata. La differenza rispetto alla seconda categoria risiede negli “avverbi di permanenza”: la cronicità stabile non integra il requisito, poiché lo scompenso episodicamente definito “acuto” e secondario a episodismi non è permanente. Il giudice contabile, in presenza di un parere del Collegio Medico Legale congruamente motivato, immune da vizi logici e rispettoso del contraddittorio, non è tenuto a discostarsene in assenza di elementi tecnici idonei a superarlo. Il rigetto consegue alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dei presupposti della categoria superiore.
Il Fatto
La ricorrente, vedova ed erede del coniuge deceduto, agisce in proprio e quale erede chiedendo l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa che aveva ascritto l’infermità del dante causa alla seconda categoria della Tabella A a vita, con decorrenza dall’1.9.2017. Il coniuge era titolare di pensione privilegiata ordinaria di quarta categoria Tabella A dall’1.1.1985 per una cardiopatia post infartuale con by-pass coronarico.
Nel 2017 il dante causa presentava istanza di aggravamento, deducendo una sopravvenuta patologia respiratoria. Sottoposto a visita dalla C.M.O., otteneva il riconoscimento dell’aggravamento con ascrizione alla seconda categoria. Dopo il decesso, la vedova ha chiesto in via giudiziale il riconoscimento della prima categoria Tabella A con assegno di superinvalidità, sostenendo l’aggravamento diretto o per interdipendenza del quadro polmonare su quello cardiaco. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza istruttoria la Sezione investiva la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, perché accertasse i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prima categoria Tabella A con assegno di superinvalidità, indicando il periodo di decorrenza. Il C.M.L., con parere depositato nel febbraio 2024, concludeva negativamente, confermando la valutazione della C.M.O. e il provvedimento ministeriale.
Il giudice delle pensioni aderisce integralmente a tale parere, ritenendolo congruamente motivato, fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni, immune da vizi logici e rispettoso dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e del contraddittorio. Il C.M.L. ha osservato che la visita della C.M.O. aveva tenuto conto di tutte le risultanze del ricovero del 2017 e della documentazione precedente, giungendo a corretta diagnosi e ascrivibilità tabellare.
Il requisito decisivo è quello della permanenza dello scompenso. Il collegio ha rilevato che lo scompenso a carico del paziente è stato più volte qualificato come “acuto” e secondario a episodismi, e che mai si è registrata una completa o permanente insufficienza del circolo coronarico. Nemmeno nel 2017 i sanitari ritennero di sottoporre il paziente a nuova rivascolarizzazione, vista la relativa stabilità. La patologia è stata quindi correttamente ricondotta alla voce tabellare n. 13, relativa alle cardiopatie con sintomi di scompenso non ascrivibili alla prima categoria.
La Corte rileva che gli interventi di rivascolarizzazione hanno costituito trattamenti salvavita efficaci per anni, con buona frazione di eiezione ai controlli successivi, e che i fattori di rischio concomitanti non sono riconducibili alla patologia di specie. Quanto alla memoria della difesa, accompagnata da relazione medica di parte, il giudice ritiene che il parere del C.M.L. abbia risposto adeguatamente alle argomentazioni e alle osservazioni del consulente tecnico di parte. Non emergono quindi elementi per discostarsene: il ricorso è rigettato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della vicenda e dell’espletamento dell’incombente istruttorio.
Nota della Redazione
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