Pensione di reversibilità ex art 1897 COM solo per vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 101 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) configura un trattamento pensionistico privilegiato indiretto, in deroga al regime ordinario delle pensioni di reversibilità, riservato ai congiunti dei militari e degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare caduti vittime del dovere nelle specifiche situazioni ivi enumerate. Trattandosi di norma speciale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. Il beneficio non si estende ai superstiti dei soggetti meramente equiparati alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 562, 563 e 564, legge n. 266/2005, ai quali il legislatore ha riservato distinte provvidenze economiche, fiscali, assistenziali e previdenziali. La diversità delle situazioni giustifica il differente trattamento, frutto di una precisa scelta legislativa.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un Aiutante delle Forze armate deceduto per causa di servizio dopo circa un ventennio di attività, in parte svolta a bordo di Unità Navali e in contatto con sostanze tossiche, agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità. Il coniuge era stato riconosciuto equiparato alle vittime del dovere con decreto del Ministero della difesa, poi modificato da un successivo decreto che ne rettificava l’importo dell’assegno vitalizio. La ricorrente gode già dell’assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio della legge n. 206/2004, oltre alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.
Assume il diritto al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso, o del grado superiore, con decorrenza dalla domanda amministrativa, interessi e rivalutazione. L’INPS eccepisce l’infondatezza, la propria posizione di mero ordinatore secondario di spesa e la prescrizione. Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa, che resiste richiamando propri precedenti e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la portata dell’art. 1897 COM, che riconosce la pensione privilegiata in misura pari al trattamento di attività ai coniugi e agli orfani dei militari e degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa. L’estensione ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile opera per effetto dell’art. 2183 COM.
La norma introduce una deroga al regime generale allo scopo di compensare e sostenere economicamente, sotto il profilo previdenziale, gli stretti congiunti dei militari deceduti quali vittime del dovere (richiamata Corte conti, Sez. Appello Sicilia, n. 234/2018). Il suo carattere speciale emerge dalla previsione di disposizioni derogatorie per situazioni particolari (richiamata Corte conti, Sez. Liguria, n. 189 del 18.10.2021).
Ne deriva l’impossibilità di applicarla alle fattispecie del comma 563 non enumerate nell’art. 1897 — contrasto ad ogni tipo di criminalità, attività di tutela della pubblica incolumità, azioni subite in contesti di impiego internazionale non necessariamente ostili — e alle situazioni che a quelle fattispecie rinviano, riguardanti i soggetti indicati dal comma 564, tra cui rientra il de cuius. L’equiparazione alle vittime del dovere non colloca il soggetto nel perimetro applicativo della norma.
Il giudicante esclude che il richiamo alla decisione della Sez. giur. Liguria n. 189/2021 sia conferente, avendo quella controversia a oggetto un Carabiniere dichiarato vittima del dovere e dunque pienamente ricadente nel fuoco normativo dell’art. 1897. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS; nulla è dovuto al Ministero della difesa, costituitosi con propri funzionari, non avendo prodotto la nota delle spese (richiamate Cass. n. 11389 del 24/05/2011 e Cass. n. 20980 del 17/10/2016).
Nota della Redazione
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