Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta attribuzione della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 94 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento amministrativo o un fatto che soddisfa pienamente la pretesa azionata dal ricorrente, eliminando ogni residua utilità alla decisione di merito. In materia di pensioni privilegiate, l’attribuzione del trattamento richiesto da parte dell’INPS, con pagamento delle relative competenze, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate qualora il giudizio non verta sull’impugnazione di un provvedimento di reiezione ma sulla mancata emissione dello stesso, pur in presenza dei relativi presupposti e nonostante il lungo intervallo temporale trascorso dalla presentazione delle istanze.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato dichiarato inidoneo al servizio militare per patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Nonostante il riconoscimento della dipendenza e la liquidazione dell’equo indennizzo, le domande di pensione privilegiata inoltrate all’INPS erano rimaste senza esito, nonostante una diffida a provvedere. Il ricorrente aveva quindi adito la Corte dei Conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla pensione privilegiata di sesta categoria.
L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione quinquennale e rappresentato di essere in attesa del completamento dell’iter procedimentale. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Istituto aveva attribuito la pensione privilegiata richiesta, con pagamento delle competenze a valere sulla rata di giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminata la memoria illustrativa depositata dalla difesa del ricorrente, ha rilevato che l’INPS aveva nel frattempo attribuito la pensione privilegiata richiesta, con pagamento delle relative competenze. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, configurandosi la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice Unico ha pertanto dichiarato estinto il giudizio, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Istituto previdenziale, in quanto la sopravvenienza satisfattiva aveva reso superfluo l’accertamento del diritto azionato.
Quanto alle spese di lite, la Corte ne ha disposto la compensazione, rilevando che il giudizio non verteva sull’impugnazione di un provvedimento di reiezione adottato dall’INPS, bensì sulla mancata emissione dello stesso, pur in presenza dei relativi presupposti e nonostante il lungo intervallo temporale trascorso dalla presentazione delle due istanze volte all’attribuzione del trattamento privilegiato.
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Nota della Redazione
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