Ritardi e rendicontazione PNRR: la Corte dei conti accerta le criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 265 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di interventi finanziati a valere sul PNRR è tenuto a realizzare il progetto nel rispetto del cronoprogramma e a garantire la corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo ReGiS, da cui dipende la rendicontazione della spesa alla Commissione europea. Il ritardo nell’avvio delle lavorazioni, la mancata coincidenza tra pagamenti effettivi e importi rendicontabili e l’omessa attivazione del sistema dei controlli interni integrano profili di criticità che la Sezione regionale di controllo accerta, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, allo stato degli atti. La funzione di controllo non sfocia in sanzione, ma in un accertamento che impone all’ente di adottare ogni misura utile al raggiungimento degli obiettivi e di riferire successivamente alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune di Faicchio, in qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti PNRR per euro 470.000,00, ha gestito il progetto identificato dal CUP n. I25F22000140006, nell’ambito della misura M4C1I1.3, relativo ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione architettonica della palestra scolastica comunale.
Nell’ambito del programma dei controlli per il 2024 e il 2025, la Sezione regionale ha avviato d’ufficio il procedimento di controllo, rilevando dal sistema ReGiS un avanzamento economico-finanziario pari al 4,4 per cento e pagamenti approvati pari a zero. Con nota istruttoria è stata richiesta una relazione sullo stato di avanzamento e, successivamente, acquisita la risposta dell’Ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro multilivello di obblighi gravanti sul soggetto attuatore, richiamando gli artt. 18, 22 e 29 del Reg. (UE) 2021/241, l’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021 e la circolare MEF-RGS n. 32 del 2021. Le risorse assegnate sono vincolate alla realizzazione degli interventi e ciascun titolare risponde della relativa attuazione secondo i principi della sana gestione finanziaria.
Il primo profilo di criticità riguarda il cronoprogramma. I lavori avrebbero dovuto iniziare il 29 marzo 2024, ma sono cominciati solo il 21 marzo 2025, con quasi un anno di ritardo, a causa dell’indisponibilità dei locali occupati senza titolo. La Corte rileva che i verbali di consegna contengono dichiarazioni contraddittorie: l’appaltatore accerta la formale consegna, ma le parti constatano che l’area non è accessibile e libera da persone e cose.
Il secondo profilo attiene alla rendicontazione. A fronte di pagamenti a costi reali pari a euro 101.645,42, l’importo rendicontabile risultava fermo a euro 21.050,55. Il disallineamento, pari a euro 80.594,87, è stato motivato dall’Ente con la carenza di organico dell’ufficio tecnico, circostanza che non esime dal rispetto degli obblighi di aggiornamento del sistema ReGiS.
La Corte esamina inoltre l’omessa effettuazione dei controlli interni. Il richiamo al quadro normativo multilivello non consente una prassi amministrativa nella quale i controlli non vengano svolti, restando insufficiente il rinvio a una supervisione sugli atti da parte del Segretario comunale.
In conclusione, la Sezione accerta allo stato degli atti i profili di criticità e raccomanda l’adozione di ogni misura utile alla realizzazione dell’opera nel rispetto dei termini PNRR. Dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale, la pubblicazione sul sito istituzionale e una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.
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Nota della Redazione
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