Estinzione del processo per mancata riassunzione dopo pubblicazione della sentenza pregiudiziale (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 22 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice contabile sospende il processo in attesa della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, della decisione della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate, e con il provvedimento di sospensione non fissa l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. In difetto di riassunzione, il processo si estingue di diritto e l’estinzione è dichiarata con sentenza. La declaratoria esonera il collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nella parte in cui includeva la società stessa fra i soggetti del settore. Il ricorso censurava il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e la disparità di trattamento, nonché la violazione del Regolamento (CE) n. 549/2013 e dei criteri classificatori delle unità istituzionali.

Nel corso del giudizio le Sezioni riunite deferivano alla Corte di giustizia alcune questioni interpretative pregiudiziali riguardanti la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che aveva limitato la giurisdizione contabile in materia di elenco ISTAT. Con successiva pronuncia il giudizio veniva sospeso in attesa della pubblicazione della decisione della Corte di giustizia. Avvenuta la pubblicazione, nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che il provvedimento di sospensione non aveva fissato l’udienza in cui il processo avrebbe dovuto proseguire e che, pertanto, trovava applicazione l’art. 107, comma 1, del codice di giustizia contabile. Tale norma impone alle parti di chiedere al giudice la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione.

La Corte individua il momento iniziale di decorrenza del termine nella pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, coincidente con l’11 settembre 2023. Da quella data nessuna riassunzione è intervenuta, né nei tre mesi successivi né in seguito.

Ne deriva l’integrarsi della fattispecie estintiva prevista dall’art. 111, comma 1, del codice di giustizia contabile, secondo cui il processo si estingue qualora le parti tenute a proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

Il collegio precisa che l’estinzione opera di diritto e va dichiarata con sentenza, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione e esonera il collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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