Rimborso spese legali e funzione consultiva inammissibile per difetto di contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 2 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può essere esercitata su quesiti che non presentino i caratteri della generalità e dell’astrattezza. È pertanto inammissibile la richiesta di parere concernente il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e amministratori degli enti locali, atteso che tale tematica, involgendo profili giuridici potenzialmente oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, è estranea alla predetta materia. L’inammissibilità è confermata allorché il quesito investa l’interpretazione di clausole di un contratto collettivo nazionale, competenza riservata all’ARAN e non alle Sezioni regionali di controllo.

Il Fatto

Un Comune ha formulato, con nota del proprio rappresentante legale, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il quesito verteva sulla debenza dei compensi pattuiti con il legale di un dipendente o amministratore locale sottoposto a giudizio penale, ammesso al patrocinio dell’ente per il tramite dell’art. 59, comma 1, CCNL Funzioni Locali, nell’ipotesi in cui la sentenza rechi assoluzione con formula piena per il reato principale ed estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali.

La Sezione è stata convocata in camera di consiglio per l’esame dell’istanza. La questione sottoposta attiene alle conseguenze economiche, per il bilancio dell’ente, del riconoscimento degli oneri difensivi, onde la necessità di verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutina preliminarmente le condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva dell’istanza. Sul piano soggettivo non emergono ostacoli: la richiesta proviene da un Comune, incluso nel perimetro dei soggetti legittimati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dall’organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.

Il profilo decisivo è quello oggettivo. La funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, che non può estendersi sino a ricomprendere ogni ambito dell’azione amministrativa, altrimenti le Sezioni regionali diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. Il perimetro include i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, ma esclude le richieste prive di generalità e astrattezza, che si risolvano in valutazioni su casi o atti gestionali specifici.

La richiesta in esame, secondo la consolidata giurisprudenza contabile richiamata dalla Sezione delle Autonomie, è estranea alla contabilità pubblica: la tematica del rimborso delle spese legali presenta profili contabili non preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche e costituisce oggetto potenziale di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, circostanza sintomatica dell’estraneità della questione alla materia.

Un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità deriva dalla fonte dei dubbi interpretativi, individuata nell’art. 59, comma 1, CCNL: la Sezione delle Autonomie e le Sezioni Riunite, con deliberazione a portata nomofilattica, hanno escluso che la Corte dei conti possa rendere pareri sull’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, spettando all’ARAN, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 165/2001, l’assistenza per la loro uniforme applicazione.

La Sezione ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta sotto il profilo oggettivo, disponendo la trasmissione della deliberazione al rappresentante legale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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