Controllo preventivo: mancata sottoscrizione del contratto preclude la registrazione dell’incarico dirigenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 15 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche, il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale al quale non acceda un contratto individuale sottoscritto da entrambe le parti è illegittimo e non può essere ammesso a registrazione. L’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 richiede che al provvedimento di conferimento dell’incarico acceda un contratto individuale con cui sia definito il corrispondente trattamento economico; senza la sottoscrizione del dirigente incaricato il contratto non è perfezionato e l’obbligazione non è giuridicamente sorta. Il difetto di sottoscrizione integra un profilo assorbente, che preclude l’esame di ogni ulteriore questione di legittimità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha sottoposto a controllo preventivo di legittimità il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha conferito a una dirigente scolastica, in assegnazione temporanea nel Lazio, l’incarico di titolarità presso un’istituzione scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026. Al decreto sono allegati il contratto individuale di lavoro e la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, entrambi non sottoscritti dalla dirigente.
Il nuovo provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione dopo che la Sezione, con precedente deliberazione, aveva già ricusato il visto e la conseguente registrazione di un primo decreto di conferimento annuale alla medesima dirigente. La dirigente ha ribadito il proprio rifiuto alla sottoscrizione, rappresentando l’esistenza di ragioni ostative alla stipula fino al 31 agosto 2024. La Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato l’esito negativo del controllo di regolarità contabile, per la mancata sottoscrizione del contratto.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda la legittimità del decreto di conferimento dell’incarico triennale, con particolare riferimento all’assenza della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e della dichiarazione sulle cause di inconferibilità e incompatibilità.
La Corte richiama l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi dell’art. 24. Nel caso esaminato, il decreto è stato adottato senza che allo stesso accedesse un contratto vincolante per entrambe le parti.
La Sezione rileva che il provvedimento sottoposto al controllo è stato emesso a seguito della precedente deliberazione di ricusazione e presenta, in gran parte, le medesime criticità già evidenziate con riferimento al decreto di conferimento annuale. La mancata sottoscrizione del contratto da parte della dirigente, così come la mancata sottoscrizione della dichiarazione sulle cause di incompatibilità e inconferibilità, non risulta sanata.
La Corte qualifica il difetto di sottoscrizione come profilo assorbente, idoneo a precludere l’esame di ogni ulteriore questione. La circostanza che l’Amministrazione avesse concesso un lasso temporale molto breve per il riscontro, pur riconosciuta, non muta l’esito, poiché la dirigente ha comunque confermato la volontà di non procedere alla sottoscrizione.
In esito al contraddittorio, la Sezione dichiara che il decreto trasmesso non è conforme a legge e, pertanto, non può essere ammesso a registrazione, disponendo la ricusazione del visto e della conseguente registrazione del provvedimento.
Nota della Redazione
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