Ricorso collettivo pensionati inammissibile per carente allegazione delle posizioni individuali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 242 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da una pluralità di pensionati avverso la riduzione della perequazione automatica è inammissibile quando difetta la compiuta allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi idonei a definire gli esatti termini della controversia. Il requisito di ammissibilità del ricorso collettivo è l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, che presuppone domande identiche nell’oggetto e provvedimenti impugnati di uguale contenuto, censurati per gli stessi motivi, oltre all’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Tale identità non può desumersi dalla mera indicazione dei dati anagrafici dei ricorrenti né dalla documentazione prodotta, che ha funzione di prova e non di integrazione delle allegazioni del ricorso. Non spetta al giudice sostituirsi alle parti nel reperire la documentazione probatoria e nell’individuare le pretese di ciascun ricorrente.
Il Fatto
Diciannove titolari di trattamenti pensionistici, rappresentati da un unico difensore, hanno proposto ricorso collettivo dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico. I ricorrenti hanno censurato l’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che limita la perequazione automatica per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. Hanno chiesto, in via principale, la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già rimesse da altra Sezione regionale e, nel merito, la condanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione delle somme dovute e al risarcimento del danno.
L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, rilevando che la documentazione prodotta non consente di individuare, per ciascun ricorrente, l’esatta situazione previdenziale e la pretesa azionata. In via subordinata ha chiesto il rigetto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’esame del ricorso collettivo e ne verifica i presupposti. I diciannove pensionati hanno indicato i soli dati anagrafici, mentre risulta carente l’esatta individuazione delle posizioni previdenziali, differenziate per decorrenza del trattamento e per importo mensile lordo. Neanche i cedolini allegati offrono adeguato supporto probatorio, non consentendo di individuare, per ciascun ricorrente, la situazione previdenziale e la pretesa fatta valere in rapporto alle norme censurate.
Il giudice rileva che non è stata individuata la posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, né l’ambito di applicazione delle norme sui trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, con la conseguente riconducibilità alle ipotesi previste dalla lettera b) del comma 309. Le stesse questioni di legittimità costituzionale risultano generiche in termini di rilevanza, non precisando quale lettera o quale numero della disposizione si assuma illegittimo per ciascuna posizione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (ex multis, sentenze n. 67/2020, n. 85/2020, n. 88/2020, n. 126/2022) secondo cui la limitatezza ed eterogeneità della documentazione non consente di verificare le circostanze di fatto relative alla posizione di ciascun ricorrente. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza, cumulativa, dell’identità di situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi (ex multis, Cons. Stato n. 5378/2024; Cons. Stato n. 9029/2023). Nel caso concreto i provvedimenti impugnati sono distinti per ciascun ricorrente e le posizioni appaiono differenziate per importo e decorrenza.
Il giudice sottolinea che la documentazione prodotta ha la funzione di provare e non di integrare le allegazioni del ricorso, con la conseguenza che le lacune del ricorso introduttivo non possono essere colmate ex post. La compiuta rappresentazione degli elementi idonei a definire i termini della controversia è condizione per garantire la tutela piena ed effettiva delle situazioni soggettive, anche in vista del tentativo di conciliazione e dei poteri istruttori previsti dagli artt. 164 e 165 c.g.c. Ciascun ricorrente, per la propria peculiare posizione, potrebbe avere interesse a rinunciare agli atti o a chiedere la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della sentenza n. 19/2025: ciò evidenzia la possibile divergenza tra le posizioni e la prevalenza della tutela differenziata sul simultaneus processus.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di giudizio in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali (ex multis, Corte dei conti, Sez. I d’App. n. 76 del 10.2.2016); le spese di lite sono integralmente compensate per la definizione del giudizio limitata a una questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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