Inammissibile la censura mista tra violazione di legge e omesso esame che miri alla rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20622 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti in modo promiscuo la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, atteso che la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle censure del ricorrente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, restando esclusa ogni censura attinente alla sufficienza o persuasività della motivazione. L’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé riconducibile al paradigma normativo ove il fatto storico cui si riferiscono sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nell’ipotesi di prova posta a fondamento della decisione senza essere stata dedotta dalle parti, di disattesa di una prova legale o di attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre esclusivamente in caso di errore nell’individuazione della parte onerata.
Il Fatto
Una lavoratrice proponeva domanda volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura giornalistica, deducendo lo svolgimento di attività riconducibili alla figura del redattore e chiedendo l’inquadramento nel relativo livello professionale e le differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, escludeva la natura subordinata del rapporto, ritenendo, sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita, che l’attività si fosse atteggiata nei termini di una collaborazione autonoma. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, incentrato sulla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. Ad avviso del Supremo Collegio, la parte ricorrente aveva operato una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili.
La Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, per “fatto” deve intendersi un preciso accadimento storico, e non già una questione, un insieme di elementi istruttori o una diversa ricostruzione del materiale probatorio. Nel caso di specie, la censura non individuava un fatto storico specifico ma si risolveva nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, volte a valorizzare una pluralità di elementi, quali comunicazioni e-mail e messaggistica, per sollecitare una ricostruzione del fatto difforme da quella del giudice di merito.
Il giudice di legittimità ha altresì rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente preso in esame la documentazione richiamata, ponendola a raffronto con le prove testimoniali e pervenendo alla conclusione che gli elementi acquisiti non fossero idonei a dimostrare l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale o un obbligo di disponibilità tra una prestazione e l’altra, avendo qualificato le comunicazioni come espressione del potere di controllo del committente sul risultato della prestazione, compatibile con un rapporto di collaborazione autonoma. La censura si risolveva, quindi, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, ha escluso che essa ricorra quando si contesti il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio prudente apprezzamento, ed ha parimenti escluso ogni violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stata errata l’individuazione della parte onerata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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