Causa di servizio esclusa per il servizio ordinario di polizia (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 282 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che tra i fatti di servizio e l’infermità sussista un rapporto di causalità ovvero di concausa efficiente e determinante, intesa come antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento. Il servizio deve apportare un quid novi e un quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e progressione della patologia, non potendosi configurare la mera occasione. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, non assurge a fattore determinante, neppure in via concausale, dell’insorgenza della patologia invalidante; l’onere della prova grava sul ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, già Commissario della Polizia di Stato, cessata dal servizio attivo e posta in quiescenza il 22.11.2021, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple cervicali e lombari, con ascrizione alla tabella A categoria 8^, e il consequenziale diritto alla pensione privilegiata dal collocamento a riposo.

L’Amministrazione, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica Cause di Servizio, aveva rigettato l’istanza con decreto ministeriale. Di qui il ricorso, volto all’accertamento della causa di servizio e all’annullamento del provvedimento di rigetto. Il Ministero dell’Interno e l’INPS, costituitisi, hanno concluso per il rigetto, eccependo l’INPS, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il Decidente richiama l’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 del medesimo decreto, secondo cui tra fatti di servizio e infermità deve sussistere un rapporto causale o concausale efficiente e determinante. Ai fatti di servizio come causa unica sono equiparati, a determinate condizioni, i fatti di servizio come concause, purché il fatto di servizio spieghi forza preminente nel determinismo dell’evento.

La Corte ha disposto CTU medico-legale con ordinanza n. 118/2024 e successivo supplemento con ordinanza n. 57/2025. Il consulente, dopo visita diretta e disamina della documentazione, ha posto il giudizio diagnostico, rimasto incontroverso, di spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale, escludendo che tempi, modi e natura del servizio rendessero conto di situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, atte a configurarsi come fattori causali o concausali.

Il CTU ha precisato che il salire le scale, la stanchezza psico-fisica e l’effettuazione di numerose ore di straordinario non sono significative ai fini del nesso causale, e che è implausibile l’argomentazione sui microtraumi da uso ripetitivo delle articolazioni. Le attestazioni dei dirigenti sono state valutate come rappresentazione di un generico disagio lavorativo, neutro agli effetti della causazione dell’infermità.

Il Giudice aderisce integralmente alle conclusioni del CTU, richiamando il principio per cui, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente, non è tenuto a esporre specificamente le ragioni dell’adesione. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la causa di servizio presuppone circostanze di natura particolare, eccezionali rispetto all’ordinario, che abbiano influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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