Conto giudiziale irregolare ma discaricabile in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 16 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del contabile deve comprendere tutte le entrate e le uscite della gestione e chiudere in pareggio, così da essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente. Il conto che non chiude in pareggio, che omette di indicare l’anticipazione ricevuta e che non consente un riscontro immediato sui risultati è manifestamente irregolare. La dichiarazione di irregolarità non impedisce il discarico quando non risultino ammanchi né altre poste contestate dal magistrato relatore e non vi sia richiesta di addebito.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha deferito alla Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale reso dal contabile di un ente locale per il periodo dal 10 settembre al 31 dicembre 2018. Dal conto emergevano una spesa di euro 33.136,53 per spese economali e un’anticipazione di euro 100.000,00 non risultante dal primo conto depositato. Il conto non chiudeva in pareggio e non indicava in modo idoneo la gestione dell’anticipazione.
Il Pubblico Ministero, con conclusioni depositate il 20 novembre 2024, ha concordato con le irregolarità segnalate, rilevando la mancanza di richieste di addebito e chiedendo il discarico. Il contabile ha depositato memoria contestando la relazione di deferimento e chiedendo dichiararsi la regolarità del conto, o in subordine l’oscuramento dei propri dati identificativi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio generale secondo cui il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere tutte le entrate e tutte le uscite e chiudere in pareggio, requisito espressamente richiesto ai fini del discarico. Sul punto richiama Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 8 luglio 2024, n. 65. Il conto, inoltre, deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente.
Nel caso concreto, il conto presentava un saldo di carico e scarico di euro 33.136,53, ma riportava anche euro 100.000,00 per anticipazione, risultando perciò manifestamente irregolare. A seguito delle richieste istruttorie del 13 e del 16 febbraio 2024, il conto è stato ricompilato secondo il modello n. 23 previsto dal d.P.R. 3 gennaio 1996, n. 194. Nella nuova versione, però, il conto continuava a non chiudere in pareggio, indicando solo il carico di euro 133.136,53 e lo scarico di euro 33.136,53.
La Corte rileva che le modalità di indicazione delle spese recano incertezza e non consentono alcun riscontro immediato sui risultati della gestione, al punto che il secondo conto risulta persino meno chiaro del primo, che almeno recava generiche indicazioni sulla tipologia di spesa. Inoltre, l’anticipazione, come riconosciuto dallo stesso contabile, è stata restituita solo a seguito di solleciti, con la reversale n. 263 del 22 gennaio 2019, che ha recepito i bonifici del 31 dicembre 2018 e del 2 gennaio 2019.
Il conto deve dunque essere dichiarato irregolare. Tuttavia, non risultando ammanchi né poste contestate dal magistrato relatore e non essendo stata formulata alcuna richiesta di addebito, il contabile va discaricato. La Corte respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati personali, ricordando che il giudizio si svolge in udienza pubblica a pena di nullità e che non sono stati rappresentati validi motivi per derogarvi. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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