Risarcibile la perdita di chance per affidamento diretto della tassa automobilistica (TAR Umbria n. 93 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi di evidenza pubblica mediante l’affidamento diretto, senza gara, del servizio di gestione della tassa automobilistica lede una posizione giuridica qualificata dell’operatore economico specializzato, integrante la chance di concorrere all’aggiudicazione. Tale chance è già presente nel patrimonio del concorrente ed è tutelata dalle norme e dai principi in materia di contratti pubblici. La sua lesione costituisce danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non essendo esigibile dall’operatore una prova diabolica ulteriore rispetto alla propria qualità di soggetto in grado di eseguire il contratto affidato senza gara. Accertata la lesione, il ristoro può essere disposto ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., mediante condanna dell’amministrazione alla formulazione di una proposta risarcitoria commisurata all’entità della chance e all’utile conseguibile.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore della gestione e riscossione della fiscalità locale, agiva per l’accertamento e la condanna al risarcimento del danno subito per effetto dell’affidamento diretto ad ACI dei servizi in materia di tassa automobilistica per il 2022, disposto dalla Regione con due deliberazioni di Giunta. Gli atti erano stati annullati dal giudizio amministrativo, con pronuncia confermata in appello.

La domanda risarcitoria era prospettata sotto il profilo della perdita di chance, per non aver potuto concorrere all’affidamento, indebitamente assegnato senza gara. La ricorrente indicava criteri di quantificazione ricavati da gare analoghe svolte in altre Regioni, mentre la Regione contestava la sussistenza dei presupposti e, in subordine, la misura del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio dichiarato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto contrario al diritto eurounitario l’affidamento diretto ad ACI dei servizi di gestione della tassa automobilistica, in luogo di una gara aperta agli operatori di mercato. Su questa base la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la tutela della chance di aggiudicazione in capo all’operatore specializzato.

La Corte distingue le attività coperte dall’art. 51, comma 2 ter, d.l. n. 124 del 2019 — gestione dell’archivio informatico delle tasse automobilistiche — da quelle ulteriori oggetto della convenzione, quali calcolo, controllo di merito, radiazione d’ufficio e gestione delle contestazioni dei contribuenti. Rispetto a queste ultime non opera la cooperazione tra pubbliche amministrazioni dell’art. 15 l. n. 241 del 1990, con conseguente obbligo di procedura a evidenza pubblica.

Le norme sull’evidenza pubblica attribuiscono posizioni individuali ai privati e la loro violazione è fonte di lesione della chance di concorrere. L’impossibilità di dimostrare una chance più elevata rispetto agli altri potenziali concorrenti è imputabile all’amministrazione che ha violato gli schemi di azione. Il fattore di correzione quantitativa, rispetto al diritto all’aggiudicazione, è dato dal numero dei potenziali aspiranti alla commessa affidata senza gara.

Il Collegio ravvisa la professionalità della ricorrente, la colpa dell’amministrazione, consapevole dell’obbligo di gara, e il nesso causale tra omissione e pregiudizio. Quanto alla quantificazione, non opposta dalle controparti, la Corte applica l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. e ordina alla Regione di formulare, entro sessanta giorni, una proposta di risarcimento che tenga conto del valore dell’affidamento, dell’entità della chance ricavabile dal mercato e dall’andamento delle procedure simili, nonché della percentuale di utile conseguibile, con rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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