Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 1402 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’ottemperanza quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ordine di esecuzione del giudicato. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, così assicurando l’effettività della tutela.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 427 del 3 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 maggio 2024 ed era passata in giudicato. La ricorrente ha quindi domandato il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, pur evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Dagli atti risulta che il titolo esecutivo è stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione in data 28 maggio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. La sentenza ottemperanda è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 21 marzo 2025.

Superato il vaglio di ammissibilità, il Tribunale ha accertato la fondatezza della domanda. Non risulta dagli atti che l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato. La mancata costituzione del Ministero non ha inciso sull’accertamento, poiché l’inerzia è desumibile dalla documentazione prodotta.

Il giudice ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme dovute.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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