Perdita di chance e incarichi dirigenziali: giudizio probabilistico del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17968 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un’adeguata motivazione delle ragioni della scelta, con valutazione comparativa dei candidati. Ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso, occorre distinguere l’ipotesi in cui la motivazione sia mancante o illegittima — in cui il giudice procede ex novo alla valutazione comparativa — dall’ipotesi in cui dalla motivazione siano evincibili i criteri di merito, dovendo in tal caso il giudice apprezzare sulla base di questi ultimi la significativa probabilità di esito diverso. Il difetto di una possibilità significativamente elevata del verificarsi dell’evento sperato impedisce il riconoscimento del danno.
Il Fatto
Una dirigente ha impugnato gli atti che avevano condotto al conferimento, a un altro candidato, dell’incarico di direttore di una struttura complessa di una azienda sanitaria, lamentando la mancata corretta valutazione comparativa dei curricoli. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’incarico, la nullità o la disapplicazione della delibera di nomina, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, sul conflitto con il presidente della commissione e sulla mancata dichiarazione di nullità della procedura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Sul primo motivo osserva che la corte territoriale aveva già accertato l’invalidità dell’operato della pubblica amministrazione e aveva svolto il giudizio probabilistico necessario a stabilire l’eventuale obbligo risarcitorio. La lavoratrice, quindi, non può contestare la ragione di nullità già rilevata dal giudice di merito, ma solo censurare il giudizio successivo sul danno.
Il secondo motivo — relativo al conflitto di interessi con il presidente della commissione — è dichiarato inammissibile sia per genericità, in assenza di indicazione della norma che avrebbe imposto l’astensione, sia per le medesime ragioni del primo. Il terzo motivo è respinto perché la corte di merito non poteva dichiarare nullo l’atto conclusivo della procedura: il giudizio verteva sul solo risarcimento, sicché l’invalidità poteva essere accertata solo in via incidentale, come appunto avvenuto.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità — Sez. L n. 6485 del 9 marzo 2021 — secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il giudice della domanda risarcitoria deve procedere ex novo alla valutazione comparativa quando la motivazione sia mancante o illegittima; quando invece siano evincibili i criteri di merito, deve apprezzare sulla base di questi la significativa probabilità di esito diverso. Nella specie il giudice del merito non poteva non valutare i titoli effettivamente considerati.
Infine, la critica al giudizio probabilistico attiene a un accertamento di merito che, se motivato, non è censurabile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che, per configurare il danno da perdita di chance, la possibilità del verificarsi dell’evento sperato deve essere significativamente elevata. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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