Motivazione apparente della CTR e riqualificazione parziale della pretesa tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 14900 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di secondo grado che confermi integralmente la ripresa a tassazione, pur dando atto che la documentazione giustificativa prodotta dalla parte privata copra solo una parte delle voci contestate, senza indicare le ragioni per cui quella giustificazione non sia idonea a dimostrare la mancata percezione dei maggiori ricavi, è affetta da motivazione apparente ed è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Se la giustificazione relativa a una parte degli aggi è ritenuta valida, il giudice del merito deve procedere a una rimodulazione della pretesa tributaria, limitandola alle sole voci rimaste non giustificate, e non può confermare l’intero atto impositivo.

Il Fatto

La contribuente, titolare di una tabaccheria e ricevitoria del lotto, era destinataria di segnalazioni dell’Ufficio controlli dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui movimenti dell’esercizio. Ne seguiva un avviso di accertamento con ripresa a tassazione sul maggior aggio percepito. La parte privata avviava una procedura di accertamento con adesione che non si chiudeva con accordo.

L’atto impositivo era impugnato davanti al giudice di prossimità, che accoglieva il ricorso anche sulla scorta di una scrittura prodotta dalla parte privata e asseritamente proveniente dai Monopoli di Stato. La sentenza era poi integralmente riformata in appello erariale. La contribuente ricorre quindi per cassazione con sei motivi; l’Avvocatura generale dello Stato resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la formazione di un giudicato interno su una statuizione assorbente di primo grado, con conseguente inammissibilità dell’appello erariale. La Corte esclude il dedotto giudicato, perché l’impugnazione dell’Amministrazione investe la decisione nella sua interezza. In tema di contenzioso tributario, la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell’originaria pretesa, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 quando il dissenso riguarda l’intera decisione e dall’atto di gravame, letto nel suo complesso, si ricavano in modo inequivoco, anche per implicito, i motivi di censura.

Il motivo è quindi rigettato. La Corte richiama sul punto un proprio precedente in materia tributaria e il principio per cui il silenzio dell’Ufficio su motivi logicamente subordinati non equivale ad ammissione delle affermazioni che li sostengono, né restringe il thema decidendum: la richiesta di rigetto dell’intera domanda consente all’ente impositore di articolare nel prosieguo le difese sulle domande subordinate.

È invece fondato e assorbente il quinto motivo, che censura la motivazione meramente apparente della pronuncia impugnata. La sentenza d’appello si riduce a poche righe, al netto della ricostruzione del giudizio di primo grado e della pronuncia sulle spese: vi si legge che la parte privata ha prodotto giustificazione dei Monopoli, ma non per le voci del Lotto, e da ciò si conclude che l’intera ripresa è fondata. Manca però ogni spiegazione sul perché quella giustificazione sia da ritenersi valida e sulla sua ammissibilità in giudizio, anche in rapporto all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Soprattutto, se la giustificazione relativa agli aggi dei Monopoli fosse valida, il giudice avrebbe dovuto rimodulare il dovuto, limitando la pretesa ai soli aggi del Lotto, mentre ha confermato anche l’aggio sui generi di monopolio.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il convincimento, oppure li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. In tali casi la sentenza resta priva del c.d. minimo costituzionale. La sentenza è pertanto nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando la motivazione sia solo apparente e si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’adeguamento ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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