Perdita di chance e progressione orizzontale: onere probatorio a carico del dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15301 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione delle procedure di riqualificazione del personale previste dall’art. 15 del CCNL per il comparto Ministeri non integra inadempimento contrattuale dell’Amministrazione, perché tale disposizione ha carattere meramente programmatico e non riconosce al dipendente un diritto soggettivo alla progressione professionale né obbliga l’Amministrazione a offrirgli una chance di sviluppo della carriera. Il dipendente che agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance ha l’onere di provare, anche ricorrendo a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento. La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, in servizio quali operatori giudiziari con qualifica B1 e B2, hanno convenuto in giudizio l’Amministrazione di appartenenza chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance. La pretesa si fondava sull’inadempimento in cui il Ministero sarebbe incorso per non aver portato a termine le procedure di riqualificazione per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 15 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI per il personale della Giustizia del 5.4.2000. Il danno è stato quantificato nella misura del cento per cento delle differenze stipendiali che sarebbero spettate ove le procedure fossero state completate.

Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’ha rigettata, ritenendo che i ricorrenti non avessero allegato né provato, neppure in via presuntiva, che l’ammissione alle procedure avrebbe reso probabile il conseguimento della progressione. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti hanno articolato due motivi, trattati congiuntamente: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La censura di fondo imputa alla Corte territoriale di aver mal apprezzato il materiale istruttorio, assumendo assolto l’onere probatorio sulla effettività della chance.

La Corte muove da un dato consolidato. Su analoghe domande, le Sezioni Unite n. 21678 del 2013 e le successive pronunce (tra cui Cass. nn. 10950 e 21902 del 2018, Cass. nn. 984, 9808, 12358 e 25626 del 2020, Cass. n. 15591 del 2022) hanno rigettato i ricorsi, escludendo l’inadempimento del Ministero. L’art. 15 ha carattere meramente programmatico: non riconosce un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione né obbliga l’Amministrazione a offrire una chance di carriera.

Il punto decisivo è processuale. Colui che agisce per il risarcimento deve provare, anche con presunzioni e calcolo delle probabilità, la possibilità concreta di conseguire il superiore inquadramento. La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che sia comprovata l’esistenza di un danno risarcibile.

Quanto al primo profilo, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale nulla avrebbe argomentato sull’inadempimento. La Corte rileva il contrario: la sentenza impugnata richiama plurime decisioni di merito, alcune confermate dai precedenti citati, da cui emerge la inesistenza dell’inadempimento.

Sul secondo profilo, i motivi si risolvono nell’opporre una propria valutazione probatoria a quella del giudice di merito. L’apprezzamento del materiale istruttorio è discrezionale e plausibilmente fondato sull’irrilevanza degli elementi addotti rispetto alla struttura del percorso di riqualificazione: alla prima selezione seguiva una seconda fase di formazione dal esito incerto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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