Apparenza del diritto e pagamento al creditore apparente nel subentro in salvaguardia (Cass. civ. Sez. III n. 15298 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento effettuato al creditore apparente è liberatorio ai sensi dell’art. 1189 cod. civ. quando il debitore abbia confidato senza colpa nella situazione apparente e l’errore sia stato determinato dal comportamento colposo del vero creditore. Nel subentro in regime di salvaguardia nella fornitura di energia elettrica, il creditore che emetta le fatture con notevole ritardo, violando la tempistica contrattuale, concorre colposamente alla creazione dell’apparenza. L’apparenza del diritto non può essere invocata da chi versi in colpa, per aver trascurato l’obbligo di accertarsi della realtà facilmente controllabile. Qualora la sentenza di primo grado si fondi su due rationes decidendi, la mancata impugnazione di una sola di esse non produce giudicato interno quando le due ragioni siano logicamente correlate tra loro.
Il Fatto
Una struttura universitaria stipulò con una società un contratto per la fornitura di energia elettrica per il periodo luglio-dicembre 2008, pagando le relative fatture, comprese quelle di novembre e dicembre. Nel maggio 2009 una seconda società, che assumeva di essere subentrata alla prima in regime di salvaguardia, inviò due fatture per i medesimi mesi, non avendo in precedenza comunicato il subentro.
La struttura, affermando di aver pagato al creditore apparente, propose opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda società. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo provata la fornitura e non provato il pagamento alla prima società. La Corte d’Appello accolse il gravame, revocò il decreto e applicò l’art. 1189 cod. civ., considerando liberatorio il pagamento al creditore apparente. La società ricorse per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 329, 336 e 342 cod. proc. civ., sostenendo che il mancato pagamento alla prima società, non impugnato, fosse coperto da giudicato interno. La Corte rigetta la censura: la struttura aveva ritualmente contestato in appello l’erroneità della sentenza di primo grado sul punto, e la Corte d’Appello, sulla base dei tabulati allegati, aveva accertato l’avvenuto pagamento al creditore apparente.
Il Collegio chiarisce che le due rationes decidendi non sono autonome, perché la mancata prova del pagamento alla prima società si correla logicamente alla prova del tempestivo subentro. Impugnata una delle due ragioni, non si forma giudicato sull’altra, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14740 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020).
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., non rispettando le condizioni richieste, e infondato quanto all’art. 132 cod. proc. civ., avendo la sentenza motivato in modo adeguato al minimo costituzionale.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1189 cod. civ., è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. La Corte osserva che la ricezione della comunicazione informativa costituiva mera allegazione di parte e la ricorrente non indica come e quando essa sia entrata nella sfera di conoscibilità della struttura, sì da escludere la buona fede. Richiama il principio per cui l’apparenza richiede un errore scusabile, censurabile se illogico (Cass. n. 6563 del 2016).
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di decisività, poiché l’accoglimento del gravame ha escluso l’utilità di ulteriore attività istruttoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.