Perdita del grado per reati commessi anche in congedo (TAR Piemonte n. 1479 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare il termine di conclusione fissato dall’art. 1392, comma 3, del C.O.M. decorre dalla data in cui l’Amministrazione acquisisce formale conoscenza della sentenza penale irrevocabile, non dalla data di irrevocabilità della stessa. La perdita del grado per rimozione disposta ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865 e 1357, lett. d), del d.lgs. n. 66 del 2010 è legittima anche nei confronti del militare già collocato in congedo, in ragione della retroattività degli effetti al momento del congedo per infermità, quando l’interessato era già sottoposto al procedimento penale. Il rispetto dei termini endoprocedimentali va verificato al netto delle sospensioni per emergenza epidemiologica. La sanzione è proporzionata alla gravità dei fatti accertati in sede penale, in considerazione dell’interesse pubblico alla tutela dell’immagine e dell’affidabilità dell’Istituzione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri collocato in congedo assoluto, è stato condannato in sede penale per omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, concussione in concorso e favoreggiamento dell’attività di prostituzione. Dopo la sentenza di primo grado e la parziale riforma in appello, la Cassazione ha annullato con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena per le circostanze attenuanti generiche.
Preso atto della sentenza divenuta irrevocabile, l’Amministrazione ha avviato l’inchiesta formale ai sensi dell’art. 1392, comma 1, del C.O.M. e, all’esito del procedimento disciplinare, ha disposto la perdita del grado. Il militare ha impugnato la sanzione davanti al TAR, deducendo la violazione dei termini procedimentali e il difetto di motivazione e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria e della documentazione depositata dall’Amministrazione oltre i termini dell’art. 73 c.p.a. Il deposito era stato ordinato d’ufficio ex art. 65 c.p.a. e risponde al metodo acquisitivo del processo impugnatorio: i termini richiamati riguardano la produzione rimessa alla libera scelta delle parti.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il dies a quo del procedimento non coincide con la data di irrevocabilità della sentenza penale, ma con il momento della conoscenza formale attestata dalla nota del Comando Legione. Il dies ad quem è individuato nella trasmissione degli atti per competenza al Comando Generale. Così ricostruito, il procedimento si è concluso entro il termine di 270 giorni dell’art. 1392, comma 3, del C.O.M., al netto della sospensione per l’emergenza da COVID-19.
Anche il secondo motivo non regge. Il termine di 90 giorni dell’art. 1392, comma 4, del C.O.M. è rispettato: la Corte ricostruisce la scansione temporale tra conclusione dell’inchiesta formale, deferimento alla Commissione di disciplina, trasmissione degli atti al Ministero e definitiva emissione del provvedimento, verificando il rispetto dei singoli intervalli.
Il terzo motivo è respinto nel merito. Il provvedimento espone in modo adeguato l’iter logico seguito, i fatti rilevanti e le ragioni della decisione, dando conto delle memorie difensive. La sanzione risulta proporzionata alla gravità delle condotte, gravemente lesive dell’immagine e del prestigio dell’Arma, richiamandosi l’indirizzo secondo cui nell’Arma dei Carabinieri va tutelata l’affidabilità dell’Istituzione verso il pubblico. La retroattività della perdita del grado è conforme agli artt. 867, comma 5, e 923, comma 5, del C.O.M. Infine, la Corte liquida le spese processuali a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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