Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nel contenzioso sulle tariffe incentivanti (TAR Lazio n. 13753 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore e notificata alle controparti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di altra attività processuale. L’estinzione per rinuncia prescinde dall’esame nel merito delle questioni dedotte e comporta la definizione del processo con un provvedimento che dà atto dell’intervenuto atto dispositivo della parte. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della costituzione solo formale delle amministrazioni resistenti, che non hanno svolto difese sostanziali.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.a. aveva rigettato l’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, confermando il provvedimento del 2018 di decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al II Conto Energia e di ammissione alle tariffe in misura ridotta di cui al III Conto Energia. Il ricorso era stato notificato al GSE e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi costituitisi in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato, in data 24 aprile 2026, un atto di rinuncia rituale al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente personalmente e dal proprio difensore, e precedentemente notificato a mezzo PEC alle amministrazioni resistenti.
Richiamato l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia e di dichiarare l’estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti del GSE in materia di tariffe incentivanti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la circostanza che le amministrazioni resistenti si erano costituite solo formalmente, senza svolgere attività difensiva sostanziale. La pronuncia si inserisce nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, con decisione assunta in camera di consiglio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.