Perdita del grado per rimozione e retrodatazione degli effetti (TAR Marche n. 382 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare militare è autonomo e funzionalmente distinto da quello penale, sicché l’amministrazione può pervenire a un autonomo apprezzamento dei fatti anche in assenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, purché la motivazione dia conto delle risultanze istruttorie acquisite. In materia di sanzioni disciplinari di stato l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità o evidente sproporzione. La perdita del grado per rimozione, ove già maturata, prevale sulla cessazione dal servizio per congedo assoluto per infermità e può essere retrodata, con mutamento del titolo dell’erogazione pensionistica ma senza soppressione del trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza, era stato coinvolto in un procedimento penale per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, conclusosi in primo grado con condanna, in appello con parziale riforma e in Cassazione con annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Nelle more, e dopo il collocamento in congedo assoluto per infermità con decorrenza 23 aprile 2024, il Comando interregionale della Guardia di Finanza ha irrogato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, facendola decorrere dalla stessa data e modificando la causa di cessazione dal servizio. Il militare ha impugnato la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo la violazione del diritto di difesa, il difetto di autonoma valutazione rispetto al giudizio penale, la sproporzione della sanzione e l’illegittima retrodatazione degli effetti rispetto al congedo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR rileva che il provvedimento impugnato è sorretto da ampia e approfondita motivazione, nella quale l’amministrazione ha dato conto delle ragioni della sanzione sulla base di una autonoma valutazione delle risultanze del procedimento penale. Il contraddittorio procedimentale risulta rispettato, così come il diritto di difesa.

Quanto ai rapporti con il processo penale, il Tribunale ribadisce la differenza funzionale e finalistica tra procedimento disciplinare e procedimento penale, richiamando Cass. sez. lavoro n. 21260 del 2018 e TAR Lazio n. 9638 del 2020. L’assenza di una sentenza penale di condanna definitiva non impedisce all’amministrazione di procedere, poiché gli elementi probatori valorizzati in sede disciplinare provengono anche dall’attività di verifica della Guardia di Finanza.

La censura di violazione del principio di proporzionalità è disattesa sulla base della giurisprudenza secondo cui l’amministrazione dispone di un’amplissima discrezionalità tecnica, non sindacabile salvo palese travisamento, manifesta illogicità o abnormità; il TAR richiama Cons. Stato n. 457 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, n. 2646 del 2025. Nel caso concreto non emergono vizi di tale rilievo.

Il secondo motivo è respinto richiamando la legittimità della retrodatazione degli effetti della rimozione in caso di previo congedo per infermità: Cons. Stato n. 6914 del 2021 e TAR Campania, Napoli, n. 3609 del 2019 chiariscono che la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto. La perdita del diritto a pensione, peraltro, non è assoluta: muta il titolo dell’erogazione, restando conservato il regime pensionistico militare di cui all’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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