Esproprio delle aree occupate per le SAE dopo il sisma del 2016 (TAR Marche n. 380 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 49 del T.U. n. 327/2001, nel qualificare come non soggette ad esproprio le aree occupate temporaneamente, non impedisce all’amministrazione di espropriare motivatamente le medesime aree quando la variante progettuale o l’interesse pubblico sopravvenuto le renda indispensabili. La formula di rubrica indica solo che le aree occupate sono diverse da quelle espropriate, non già un divieto di conversione del titolo. La normativa emergenziale conseguente al sisma del 2016 (art. 4-bis D.L. n. 189/2016) consente ai Comuni di acquisire le aree già occupate per le SAE, purché sorregga la scelta con adeguata motivazione e con la stima del rapporto costi-benefici. Le censure sul quantum dell’indennità di espropriazione e sull’omesso o tardivo pagamento dell’indennità di occupazione sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte d’Appello.

Il Fatto

Il ricorrente originario era comproprietario di terreni agricoli occupati d’urgenza dal Comune con ordinanza sindacale del 30 marzo 2017, ai sensi degli artt. 49 e 50 del T.U. n. 327/2001 e dell’art. 4-bis D.L. n. 189/2016, per collocarvi le strutture abitative di emergenza destinate agli sfollati del sisma del 2016.

Nel 2020 il Comune ha mutato indirizzo: con delibera di Giunta ha dato mandato di procedere all’espropriazione delle aree, quindi con due delibere consiliari ha adottato e approvato la variante al P.R.G. con destinazione FA5. Il proprietario ha impugnato tali atti chiedendo la reintegrazione in forma specifica, ossia la restituzione dei fondi, oltre al risarcimento dei danni. Dopo la sua morte, il giudizio è stato riassunto dall’erede; un secondo comproprietario ha proposto i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’assunto su cui poggia l’intero ricorso, ossia che le aree occupate ex art. 49 non sarebbero espropriabili e che la temporaneità dell’occupazione imporrebbe la restituzione. La tesi, se accolta, condurrebbe a conseguenze paradossali: in caso di variante progettuale, l’amministrazione potrebbe espropriare solo le aree non adiacenti, e non quelle occupate per il cantiere, che sono invece le più idonee. La norma, quindi, non vieta la conversione del titolo, che resta subordinata a motivazione e a stima costi-benefici.

Il Collegio valorizza il contesto emergenziale. Nei Comuni dell’interno colpiti dal sisma le aree libere a ridosso dell’abitato sono le uniche vocate a ospitare le strutture; la Regione, quale soggetto attuatore, ha prospettato ai Comuni la possibilità di valutare la convenienza dell’esproprio rispetto alla restituzione. La facoltà non è dunque un lasciapassare per deroghe generalizzate.

La relazione tecnica del responsabile del settore ha calcolato pro e contro; le divergenze sul quantum non sono esaminabili dal giudice amministrativo. Le censure da danno erariale non implicano di per sé l’illegittimità degli atti, non essendo sindacabili nel merito le scelte discrezionali, ancorché costose. Insussistenti la violazione della C.E.D.U., che proscrive le sole occupazioni di fatto, e i profili di incostituzionalità, poiché la normativa emergenziale consente ma non impone l’acquisizione.

Quanto al profilo procedurale, l’atto di indirizzo spetta alla Giunta, trattandosi di atto non programmatorio ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L.. La variante è legittima: la destinazione FA5 attua finalità di ricostruzione, e la normativa emergenziale non richiama i limiti dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992. Il ricorso introduttivo è però estinto per tardiva riassunzione, essendo stato notificato oltre il termine dall’evento interruttivo noto al difensore-erede. La domanda risarcitoria del comproprietario è respinta, mancando la prova dei danni non coperti dall’indennità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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