Assegno integrativo ex lege n. 1114/1962: spetta dall’effettiva assegnazione all’estero, non dalla decretazione (TAR Lazio n. 11054 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno integrativo previsto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 1114/1962 spetta al militare in servizio all’estero a decorrere dalla data di effettiva assegnazione alla sede estera, essendo contraddittorio riconoscere la sussistenza dei presupposti del beneficio e, al contempo, differirne la concreta attribuzione a un momento scollegato dalla loro insorgenza. Il limite contabile dell’impossibilità di erogare trattamenti riferiti a esercizi finanziari precedenti rispetto a quello di decretazione non può fondare il diniego del beneficio, ove l’istanza sia stata tempestivamente presentata e l’amministrazione abbia già positivamente vagliato i presupposti. Sulle somme spettanti e non tempestivamente corrisposte spettano gli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo, con esclusione della rivalutazione in ragione del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il Fatto
Un luogotenente dell’Esercito, assegnato dal settembre 2019 alla NAHEMA in Francia, presentava istanza per il riconoscimento dell’assegno integrativo per il periodo compreso tra l’effettiva presa di servizio e la fine dell’anno. L’amministrazione predisponeva il decreto di attribuzione, ma il Ministero dell’economia e delle finanze ne rifiutava la controfirma, ritenendo non possibile erogare trattamenti riferiti a esercizi finanziari precedenti rispetto a quello di decretazione. Il militare impugnava il diniego, chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio dalla data di assegnazione e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, osservando che la motivazione del diniego è contraddittoria laddove riconosce la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno ma ne differisce l’erogazione a un momento scollegato dalla loro concreta insorgenza, individuata nell’effettivo trasferimento nella nuova sede di servizio.
L’istanza era stata presentata già nell’ottobre 2019, sicché il tempo impiegato dall’amministrazione per definire il procedimento non poteva risolversi in una decadenza a danno del richiedente, in assenza di una copertura normativa che giustificasse tale effetto. Il richiamo alle disposizioni interne dell’Amministrazione militare, contenuto nelle memorie della difesa erariale, non è stato ritenuto conferente, trattandosi di atto successivo alla domanda e comunque non versato in atti.
Quanto alla domanda di condanna, il Collegio ha desunto la fondatezza della pretesa dalla stessa motivazione del diniego, in cui lo Stato maggiore della difesa aveva dato atto che il decreto di attribuzione era già stato predisposto: ciò dimostra l’avvenuto positivo vaglio dei presupposti, restando recessivo l’illegittimo rilievo contabile emerso in sede di controfirma. Sulle somme non tempestivamente pagate, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo, escludendo la rivalutazione in ragione del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il ricorso è stato integralmente accolto, con annullamento degli atti gravati e condanna del Ministero della difesa al pagamento dell’indennità richiesta oltre interessi, mentre la domanda risarcitoria formulata in via subordinata è rimasta assorbita dall’accoglimento della tutela in forma specifica.
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Nota della Redazione
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