Perdita del grado per rimozione: termini decorrono dalla sentenza penale irrevocabile (Cons. Stato n. 5661 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ai sensi dell’art. 1392, comma 1, cod. ord. mil., deve essere instaurato entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza divenuta irrevocabile. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare non è equiparabile al provvedimento di archiviazione: essendo soggetta a impugnazione, il termine decorre dalla definizione delle impugnazioni. Al di fuori dei limiti dell’art. 653 cod. proc. pen., gli atti raccolti nel procedimento penale sono autonomamente valutabili in sede disciplinare anche in caso di archiviazione o di estinzione del reato per prescrizione. La scelta della sanzione, ivi compresa la perdita del grado per rimozione, è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per travisamento dei fatti o evidente sproporzione.
Il Fatto
Un ufficiale della Guardia di Finanza, comandante di reparto, è destinatario di un provvedimento del Comandante generale del 12 aprile 2013 con cui gli viene irrogata la perdita del grado per rimozione. L’addebito riguarda le frequentazioni con persone sottoposte a indagini e l’accettazione di utilità, oltre a dichiarazioni non veritiere rese all’autorità giudiziaria.
Il procedimento penale per corruzione si era concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. Il militare, già collocato in congedo per raggiungimento del limite di età, impugna il provvedimento disciplinare davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso. Propone quindi appello lamentando, tra l’altro, la tardività dell’azione disciplinare e l’inutilizzabilità degli atti penali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo il Collegio richiama il tenore dell’art. 1392, comma 1, cod. ord. mil., che distingue il regime della sentenza da quello del solo provvedimento di archiviazione. La sentenza di non luogo a procedere, pur pronunciata in udienza preliminare, resta una sentenza e soggiace al regime della decorrenza del termine previsto per le decisioni irrevocabili.
La diversa disciplina dell’archiviazione si giustifica perché avverso di essa non sono previsti ulteriori rimedi e il decreto di archiviazione assume i caratteri della definitività; il reclamo e l’opposizione non ne mutano la natura. Per la sentenza di non luogo a procedere, invece, la decorrenza del termine non può che individuarsi nel momento in cui sono state definite le eventuali impugnazioni: irrilevante è la sua astratta revocabilità ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen., riferendosi la norma a fatti sopravvenuti.
Il secondo motivo è infondato. Il provvedimento disciplinare non si basa sulle condotte di corruzione contestate in sede penale, ma sui rapporti tenuti con i coindagati durante le indagini. Fuori dai limiti dell’art. 653 cod. proc. pen., gli atti del procedimento penale possono essere utilizzati come atti istruttori in sede disciplinare e autonomamente valutati, anche in caso di prescrizione del reato: solo un proscioglimento con formula piena preclude la diversa valutazione amministrativa. La prescrizione penale, inoltre, non esplica effetti sulla azione disciplinare.
Infondati anche il terzo e il quarto motivo. L’episodio dell’ospitalità alberghiera è confermato dallo stesso appellante, mentre i contatti con i coindagati risultano dai tabulati telefonici. L’approfondimento istruttorio disposto dal Comandante generale mirava solo a una più completa ricostruzione dei fatti e non contraddice le conclusioni dell’inquirente. Quanto alla proporzionalità, la Corte ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale sulla scelta della sanzione, riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.