Accesso civico generalizzato e cessazione della materia per ostensione in giudizio (Cons. Stato n. 5663 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia di accesso civico generalizzato, la sopravvenuta ostensione, in corso di causa, dei dati e dei documenti richiesti dal ricorrente, riconosciuta come satisfattiva dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’interesse alla decisione sui motivi di impugnazione. La condotta processuale collaborativa dell’amministrazione, la sopravvenuta definizione della controversia per effetto dell’ostensione intervenuta nel giudizio e l’obiettiva consistenza dell’attività di ricerca documentale richiesta integrano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta e che la parte interessata ne dia atto.
Il Fatto
L’appellante ha presentato nel marzo 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, per ottenere informazioni sulla data di autorizzazione di un laboratorio convenuto ai test rt-PCR per il SARS-CoV-2 e sul numero complessivo di test positivi inviati alle ASL competenti, con specifica delle destinatarie, delle date di invio e dei numeri comunicati.
A fronte del mancato riscontro, la ricorrente ha adito il TAR Lazio con azione ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., che ha respinto il ricorso con sentenza n. 18377/2024, condannandola alle spese. La decisione è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato con tre motivi, il terzo dei quali subordinato e relativo alla statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha disposto l’acquisizione di chiarimenti istruttori con due ordinanze istruttorie del 2025, in ordine alle concrete modalità attraverso le quali era avvenuta la trasmissione dei dati diagnostici alle ASL competenti. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato un corposo report contenente i dati richiesti dall’istanza ostensiva, con l’indicazione della data di abilitazione del laboratorio e del numero dei test positivi effettuati, delle ASL destinatarie e delle relative date di esecuzione e trasmissione.
Di tale deposito ha dato atto la stessa parte appellante in memoria, riconoscendo che l’ostensione ha soddisfatto l’interesse azionato. Su questa premessa la Corte ha rilevato il venir meno della controversia sostanziale tra le parti e, con essa, dell’interesse alla decisione sui motivi di appello, ravvisando i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione non esamina nel merito i motivi relativi all’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato e alla dedotta attività di ricerca ed elaborazione dei dati. La Corte si limita a prendere atto della sopravvenienza satisfattiva, che assorbe ogni questione controversa e impedisce una pronuncia di merito sui profili di diritto prospettati dalle parti.
Quanto alle spese, il Collegio richiama la sopravvenuta definizione della controversia per effetto dell’ostensione intervenuta in giudizio, la condotta processuale collaborativa dell’amministrazione e l’obiettiva consistenza e complessità dell’attività di ricerca documentale richiesta. Questi elementi integrano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione con riguardo a entrambi i gradi di giudizio, riformando di fatto la statuizione di condanna resa dal primo giudice.
Nota della Redazione
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