Intervento del successore a titolo particolare e vicinitas commerciale negli alberghi (Cons. Stato n. 5658 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il trasferimento di un ramo d’azienda nel corso del giudizio integra una successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall’art. 111 cod. proc. civ. e richiamata dall’art. 39 cod. proc. amm. L’intervento del successore non è quindi riconducibile alle forme dell’art. 28 cod. proc. amm., né all’adesione dipendente, ma costituisce figura autonoma che il giudice non può dichiarare inammissibile. Nel settore alberghiero la valutazione della vicinitas commerciale non segue i parametri delle attività commerciali ordinarie: il bacino di utenza è platea potenzialmente globale per effetto dei canali digitali di prenotazione, sicché assume rilievo prevalente la collocazione fisica delle strutture. Restano ferme le deroghe alle distanze nei centri storici, in presenza di pareti non finestrate, di viabilità pubblica ex art. 879 cod. civ. e di servitù di uso pubblico costituita per titolo negoziale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’attività ricettiva esercitata in forza di un contratto di locazione, impugnava davanti al TAR Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un nuovo edificio alberghiero in area limitrofa al proprio immobile. La contestazione riguardava le aperture prospicienti il fabbricato, ritenute incompatibili con la disciplina delle distanze legali, gli standard urbanistici e i parcheggi. Seguivano motivi aggiunti con cui si censurava, tra l’altro, l’atto d’obbligo, la costituzione di una servitù perpetua di uso pubblico sul sedime viario e le garanzie partecipative.

Nel giudizio di primo grado interveniva una società che aveva acquistato il ramo d’azienda, subentrando nella titolarità dell’attività ricettiva, richiamando una sentenza della Corte d’Appello favorevole in sede civile. Il TAR dichiarava inammissibile l’intervento e inammissibile il ricorso, per difetto originario di legittimazione e interesse, oltre che per sopravvenuta cessazione dell’attività. La decisione era appellata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il Collegio riqualifica l’intervento: non si tratta di adesione ex art. 28 cod. proc. amm., ma di successione a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm. Il successore fa valere un interesse autonomo alla partecipazione al giudizio, che non può essere confinato nell’adesione dipendente. Sul punto sono richiamati Cons. Stato, Sez. VI, n. 6145 del 2014 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2321 del 2011.

Anche il secondo motivo è fondato. La Sezione dà continuità a Cons. Stato, Sez. IV, n. 686 del 2025: nel settore alberghiero il bacino di utenza non coincide con una cerchia territorialmente delimitata di consumatori. Le prenotazioni avvengono sempre più tramite piattaforme telematiche accessibili a una platea globale; l’utenza è quindi indeterminata e mutevole. Ne deriva che la vicinitas commerciale si accerta valorizzando la collocazione fisica delle strutture, principale fattore orientativo delle scelte della clientela.

I motivi riproposti nel merito sono invece infondati. Sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate, l’intervento ricade in zona omogenea “A” – centro storico, dove la disciplina consente deroghe; in ogni caso la parete prospiciente non è finestrata, poiché la nozione di parete finestrata comprende solo le vedute e non le semplici luci. Sono citate Cons. Stato, Sez. IV, n. 4628 del 2015 e Cass. civ., Sez. II, n. 26383 del 2016. L’intervento è inoltre conforme a una variante urbanistica non impugnata.

Anche la censura sulla distanza di cinque metri è respinta: tra gli edifici è stata realizzata una strada a uso pubblico, che consente la deroga dell’art. 879 cod. civ. La servitù di uso pubblico non deriva da una situazione di fatto, ma da un titolo negoziale, costituita per finalità di interesse pubblico. Infondata è pure la doglianza sugli standard urbanistici, poiché l’area non era a essi destinata. Quanto alle garanzie partecipative, la costituzione della servitù costituisce mera attuazione del permesso di costruire già rilasciato.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, sia pure con diversa motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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