Perdita del grado travolge la pensione per infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 51 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego militare, il militare cessa dal servizio nel momento in cui si verifica una delle cause previste dall’art. 923 cod. ordinamento militare, anche se pende un procedimento penale o disciplinare; se il procedimento si conclude successivamente con la perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa, con effetto retroattivo. La previsione del comma 5 si applica anche quando la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale pendente all’atto della cessazione dal servizio. Ne consegue che il sopravvenuto mutamento del titolo di cessazione travolge il diritto a pensione riconosciuto per infermità, senza violazione dei diritti previdenziali acquisiti, sempre che il militare non possieda i requisiti ordinari di accesso al trattamento pensionistico. La revoca della pensione non costituisce sanzione penale, ma mera conseguenza della perdita del grado, e non integra violazione del divieto di ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Maresciallo della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio per infermità con decorrenza 8 maggio 2023, ottenendo il riconoscimento della pensione ordinaria per inidoneità assoluta. In pendenza del procedimento penale, è stato poi condannato con sentenza del GUP, previo patteggiamento, per illeciti connessi allo sfruttamento della prostituzione, con interdizione dai pubblici uffici. A seguito di tale definizione, il Comandante Interregionale ha disposto la perdita del grado per rimozione, così mutando il titolo della cessazione dal servizio.
L’Inps ha quindi revocato la pensione già erogata e ha chiesto il recupero di 12.764,94 euro per i ratei indebitamente percepiti. Il ricorrente ha impugnato i tre provvedimenti davanti alla Corte dei conti, invocando l’art. 21-bis legge n. 241/1990, l’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, la tutela dei diritti previdenziali acquisiti e il divieto di ne bis in idem. Insistevano, per il rigetto, il Ministero dell’economia e l’Inps.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 923, comma 5, cod. ordinamento militare, nel testo novellato dal d.lgs. n. 173/2019, applicabile ratione temporis. La norma stabilisce che il militare cessa dal servizio al verificarsi della causa, anche in pendenza di procedimento penale o disciplinare, e che se il procedimento si conclude con la perdita del grado, la cessazione si considera avvenuta per tale causa. La Corte sottolinea che la retroattività trova un requisito preciso: al momento della cessazione doveva essere già pendente il procedimento penale o disciplinare.
Nel caso concreto, la richiesta di rinvio a giudizio del 20 aprile 2023 è anteriore alla cessazione intervenuta nel giugno 2023 con decorrenza 8 maggio 2023. Il ricorrente era dunque consapevole della pendenza del procedimento e della non definitività del trattamento pensionistico. Il mutamento del titolo di cessazione ha escluso la possibilità di invocare il congedo per infermità, residuando solo l’eventuale accesso al trattamento pensionistico ordinario, subordinato ai requisiti di anzianità e di età. L’anzianità utile, secondo la determina Inps, è pari a 18 anni, 5 mesi e 24 giorni, palesemente insufficiente.
Il Giudice respinge la tesi della prevalenza dell’art. 21-bis sulla disciplina militare: la materia delle sanzioni militari è retta da normativa speciale e, per giurisprudenza costante, la disciplina generale sul silenzio-assenso non opera in tema di sanzioni disciplinari militari, dovendosi escludere il carattere ricettizio degli atti. Quanto all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, la Corte rileva che il servizio utile è comunque inferiore a venti anni e che la perdita del grado comporta la cessazione dello status di militare, con inapplicabilità della norma.
La Corte esclude anche la lesione dei diritti previdenziali acquisiti, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 9263/2010, per il quale il travolgimento del diritto a pensione non è costituzionalmente illegittimo, e osservando che il militare degradato può comunque accedere al trattamento pensionistico ordinario. Il diritto alla pensione, del resto, si fonda sullo status poi perduto.
Infine, la Corte rigetta la censura di ne bis in idem. La sanzione applicata è la perdita del grado per rimozione, non la revoca della pensione, che ne è mera conseguenza per difetto dei requisiti. La sanzione disciplinare ha natura diversa da quella penale e può coesistere con essa, come conferma Cass. Sez. lav. n. 25485/2017. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di difesa in favore dell’Inps, liquidate in 500,00 euro oltre forfettarie al 15%, e nulla per la Guardia di Finanza, non avendo prodotto la nota delle spese effettivamente sostenute.
Nota della Redazione
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