Reggenza prefettizia fuori dai limiti di legge: illegittimità e danno erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 219 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della reggenza è estraneo all’ordinamento della carriera prefettizia, riformato dal d.lgs. n. 139/2000, che contempla soltanto la sostituzione in caso di assenza o impedimento del titolare. Il ricorso alla reggenza è legittimo solo in presenza dell’avvio delle procedure di copertura del posto vacante e di un termine finale certo, e non può sopperire a una carenza organica conosciuta e prevedibile. Il reiterato utilizzo di tale strumento, in violazione delle circolari ministeriali e senza valutazione di soluzioni alternative, integra eccesso di potere per difetto di motivazione. La sua reiterazione nel tempo è idonea a determinare danno erariale. Spetta all’Amministrazione centrale pianificare il reclutamento o ridimensionare gli uffici periferici, ovvero promuovere un intervento normativo che introduca la reggenza nell’ordinamento prefettizio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia è stata investita del controllo preventivo di legittimità sul decreto con cui il Prefetto di Pavia ha conferito, per un ulteriore anno, l’incarico di reggenza di un ufficio dirigenziale di Area IV già attribuito in precedenza. Il Magistrato Istruttore ha formulato rilievi, chiedendo chiarimenti sulla scelta di proseguire con la reggenza, sull’avvio delle procedure di copertura del posto e sull’esperimento dell’interpello raccomandato dalla circolare ministeriale n. 19046/2021.
Le controdeduzioni dell’Amministrazione non hanno superato i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio. Nelle more, con nota del 24 settembre 2024, l’Amministrazione ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto e ne ha richiesto la restituzione.
La Motivazione della Corte
Preso atto dell’annullamento dell’atto in autotutela, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere. Ritiene tuttavia necessario esprimere considerazioni di diritto sulle questioni affrontate, data la portata generale del problema organizzativo.
La Corte ricostruisce l’istituto della reggenza, che non trova disciplina nell’ordinamento della carriera prefettizia: il d.lgs. n. 139/2000 contempla, all’art. 10, la sola sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento. Il riferimento più prossimo alla reggenza risale a una fonte contrattuale anteriore alla riforma del pubblico impiego, il cui elemento qualificante era la copertura dell’ufficio “in attesa della destinazione del dirigente titolare”. La Cassazione, seguita dalla Corte dei conti, ha subordinato l’uso della reggenza all’avvenuto avvio del procedimento di copertura del posto e nei limiti di tempo ordinariamente previsti.
Sul piano sistematico, la Corte conferma l’orientamento restrittivo: la reggenza è istituto eccezionale e a temporaneità limitata, ontologicamente estraneo alla fisiologia organizzativa e inidoneo a sopperire a carenze organiche note e prevedibili. Il limite biennale fissato dalle circolari ministeriali va riferito non alla posizione del singolo funzionario, ma al tempo di complessiva copertura dell’ufficio. Il nulla osta ministeriale non svolge efficacia sanante: si riduce a condivisione di un’anomalia organizzativa.
Il decreto è apparso viziato da eccesso di potere per violazione di circolare anche sotto il profilo del mancato esperimento dell’interpello, presupposto del legittimo ricorso alla reggenza, e per la mancata valutazione di soluzioni alternative concretamente praticabili. Il Collegio censura la recente circolare n. 64400 dell’8.8.2024, volta a conseguire il visto mediante cliché motivazionali, e richiama gli istituti alternativi di copertura degli uffici, forniti di copertura normativa primaria: la delega di funzioni e di firma e la sostituzione ex art. 10.
Ricordato che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ai sensi dell’art. 97, comma 2, Cost., la Corte ribadisce che la libertà organizzativa dell’Amministrazione trova un limite nel rispetto dei parametri di legittimità del diritto oggettivo, al quale è estraneo l’istituto della reggenza. L’adozione di un atto indifferente rispetto alla funzionalità amministrativa ne comporta l’illegittimità, e la sua reiterazione determina danno erariale. Grava sull’Amministrazione centrale l’onere di pianificare il reclutamento o il dimensionamento degli uffici ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 139/2000, ovvero di promuovere un intervento normativo che introduca la reggenza nell’ordinamento prefettizio.
Nota della Redazione
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