Carenze motivazionali sull’affidamento in house: parere parzialmente negativo sull’aggregazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 282 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di adesione a un’operazione societaria, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, deve dare conto analiticamente delle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché del confronto con soluzioni alternative rispetto al modello dell’affidamento in house. L’onere motivazionale si estende alla valutazione degli scenari sub-ottimali e delle condizioni sospensive contemplate negli stessi atti negoziali. La carenza di tali elementi determina un giudizio di conformità parzialmente negativo, senza che ciò si traduca in un sindacato di merito sulle scelte gestionali dell’ente. Il controllo analogo congiunto deve essere effettivo e reale, con deliberazioni assunte per teste e poteri di indirizzo vincolanti; la verifica della sua effettività è rimessa al giudice eurounitario in presenza di rinvio pregiudiziale.
Il Fatto
Il Comune di Bernareggio, socio di Brianzacque S.r.l. (BZA) nella misura dello 0,7310 per cento, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 25 del 24/06/2026, con cui ha aderito all’operazione di aggregazione societaria fra BZA e le società del Gruppo BEA (Brianza Energia Ambiente S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A.), disciplinata da un Accordo Quadro del 17 aprile 2026.
L’operazione, articolata in tre fasi (conferimento delle partecipazioni in una holding, assegnazione del ramo smaltimento e trasferimento del ramo amministrazione, fusione per incorporazione), configurando un acquisto di partecipazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, è subordinata all’adesione di soci rappresentativi di almeno il 66 per cento del capitale di entrambe le società e all’uscita del socio privato da BEA Gestioni entro il 31 dicembre 2027.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha delimitato il perimetro del proprio scrutinio, precisando che esso investe la deliberazione e il suo apparato motivazionale e non l’opportunità o la convenienza dell’operazione in sé, la cui valutazione resta rimessa all’autonoma responsabilità dell’ente. Ha premesso che l’operazione è conforme per oggetto e finalità all’art. 4 TUSP, ma ha rilevato che la delibera non opera la necessaria comparazione con le alternative rispetto al modello dell’affidamento in house, quale la prosecuzione degli assetti esistenti o il ricorso al mercato, limitandosi a esporre i benefici attesi dal modello prescelto.
La Corte ha evidenziato la mancata valutazione degli scenari alternativi contemplati dallo stesso Accordo Quadro: la delibera non dedica alcuna autonoma analisi all’ipotesi di mancato perfezionamento delle condizioni, riferendo la motivazione esclusivamente all’ipotesi di piena realizzazione dell’operazione. Ha, inoltre, riscontrato una contraddizione tra il piano industriale, che attribuisce valore strutturale all’avvio del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, e la delibera, che qualifica tale servizio come oggetto di future e autonome valutazioni comunali, con il conseguente rischio di duplicazione societaria rispetto a partecipate già operanti nel medesimo settore.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione ha osservato che le proiezioni (crescita del valore della produzione da 163,4 a 303,5 milioni di euro, EBITDA in aumento da 53,3 a 117,9 milioni) sono esposte quali esiti del modello senza essere ricondotte analiticamente alle rispettive determinanti. Le componenti sinergiche — energetica, smaltimento fanghi, finanziaria e organizzativa — non risultano comprovate: quella finanziaria (circa 30,3 milioni) non configura una sinergia ma l’effetto della sostituzione del debito con la cassa generata, mentre i benefici sono rappresentati in valori nominali cumulati su un orizzonte di sedici anni senza attualizzazione né analisi di sensitività.
In ordine al controllo analogo congiunto, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza eurounitaria e nazionale, rilevando che il Comitato previsto delibera con voti proporzionali alla popolazione e non per teste e che non sono contemplati vincolo di mandato, revoca o meccanismi di raccordo. Ha, tuttavia, precisato di non esprimersi sull’effettività del controllo, in ragione dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte di giustizia UE plurime questioni pregiudiziali sulla configurabilità del controllo analogo in organismi con partecipazione pulviscolare. Da ultimo, ha segnalato l’assenza di una verifica tecnica indipendente sull’impianto di termovalorizzazione, presupposto tecnico del modello industriale.
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Nota della Redazione
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