Litisconsorzio necessario e nullità del giudizio nell’accertamento a società di persone (Cass. civ. Sez. 5 n. 1656 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei redditi delle società di persone, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, e la conseguente imputazione ai soci per trasparenza hanno carattere unitario. Ne consegue che il ricorso proposto dalla società o da un socio, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente tutti i soggetti interessati. Il giudizio celebrato senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice di secondo grado che rilevi il difetto di contraddittorio in primo grado deve rimettere la causa al giudice di prime cure.
Il Fatto
Il contribuente e la società, entrambi soci di due distinte società in accomandita semplice, impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva imputato loro, per trasparenza, i maggiori redditi di partecipazione derivanti da accertamenti emessi nei confronti delle società. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva accolto i ricorsi, ma la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pronunciando sull’appello dell’Agenzia, li respingeva.
I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità degli avvisi per invalidità della delega alla sottoscrizione e l’errata tassazione di alcune somme.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha preliminarmente rilevato d’ufficio la nullità dei giudizi di primo e secondo grado. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso proposto anche da uno solo di essi riguardi inscindibilmente tutti, salvo che emergano questioni personali.
In virtù di tale principio, ha affermato l’ordinanza, tanto la società quanto i soci devono partecipare allo stesso procedimento. Se il ricorso è proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati, è obbligatoria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Un giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari è nullo, e tale nullità è assoluta e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 14815/2008 e da diverse pronunce successive.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di contraddittorio emerso in primo grado, rimettendo la causa alla C.T.P. di Venezia per la riassunzione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, vale a dire le società e i rispettivi soci.
La Corte ha dichiarato, inoltre, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, difettando la legittimazione passiva dopo il trasferimento dei rapporti giuridici all’Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito gli altri motivi di ricorso, assorbiti dalla dichiarata nullità dei giudizi di merito.
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Nota della Redazione
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