Perdite su crediti deducibili nella finestra temporale dal fallimento alla cancellazione (Cass. civ. Sez. V n. 34387 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. — da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147/2015 — anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
È affetta da motivazione solo apparente, e come tale nulla, la sentenza di appello che, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non si confronti con i motivi di gravame e lasci all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Padova un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno 2013, aveva rideterminato il reddito e il valore della produzione e degli affari ai fini IRES, IRAP e IVA, muovendo cinque rilievi.

La Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando i primi due rilievi e in parte il terzo. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente spiegava gravame incidentale. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava entrambi. Contro tale decisione l’Ufficio ricorre per cassazione con cinque motivi; la contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — nullità della sentenza per motivazione apparente e omissione di pronuncia — sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte richiama la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012: è denunciabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nella specie la Commissione regionale, quanto ai primi due rilievi (nemmeno indicati), si era limitata ad affermazioni apodittiche ed assertive sull’autonomia dei contratti e sulla difficoltà di leggere la vicenda come evasione fiscale. Manca l’indicazione della fattispecie concreta e soprattutto la risposta al motivo di gravame dell’Ufficio: la sentenza è dunque nulla.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, proposto in via subordinata, e il quarto, che presuppone l’individuazione di una ratio decidendi sul punto. Il quinto motivo è esaminato nel merito. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r., quale presidio del principio di competenza fiscale inderogabile, e l’intervento del comma 5-bis, con cui il legislatore ha ammesso la deduzione nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che dall’apertura della procedura va al momento della cancellazione del credito.

La Corte ritiene che la norma del 2015 sia applicabile anche agli esercizi anteriori, in quanto espressiva di un criterio chiarificatore e non penalizzante per l’operatore economico, come confermato dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, norma di interpretazione autentica. Il motivo coglie nel segno solo dove rileva che il giudice di appello ha omesso la verifica, alla luce della nuova disciplina, dei presupposti fattuali dell’imputazione della perdita in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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