IRAP del professionista inserito in struttura altrui: niente autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21088 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali o associazione professionale di cui il professionista è socio o collaboratore non realizza di per sé il presupposto impositivo, salvo che egli sia l’organizzatore dei fattori produttivi, dotato di potere di comando. Il professionista inserito in una struttura organizzativa altrui, di cui non abbia la responsabilità, può sottrarsi al tributo dimostrando la possibilità di scorporare i redditi della propria attività personale da quelli dell’associazione e di non fruire dei relativi benefici organizzativi.
Il Fatto
Un professionista presentava istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni di imposta 2016 e 2017, assumendo di non aver mai posseduto un’autonoma organizzazione. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, proponeva ricorso, respinto in primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello, valorizzando i rilevanti costi sostenuti, i valori della produzione e la partecipazione del contribuente a un’associazione tra professionisti facente capo a una società di consulenza, di cui deteneva una quota sociale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi, pur investendo profili fattuali, concernessero il corretto apprezzamento dei presupposti impositivi IRAP e quindi questioni in diritto. Ha altresì rigettato il motivo relativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata, richiamando il tradizionale orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e precisando che il vizio sussiste solo in caso di mancanza assoluta o di obiettiva incomprensibilità dell’iter logico, non rilevando il mero difetto di sufficienza.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 9451/2016, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; e delle Sezioni Unite n. 7371/2016, che configurano l’autonoma organizzazione come implicita nell’esercizio in forma societaria, salva la prova contraria.
Con specifico riferimento ai professionisti che operano per società di consulenza, la Corte ha enunciato il principio per cui l’attività svolta esclusivamente all’interno dell’organizzazione di una società di capitali di cui il professionista sia socio o collaboratore non integra il presupposto impositivo, essendo necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso anche sotto i profili organizzativi, con potere di comando. Ha ricordato il costante indirizzo applicativo in materia di professionisti inseriti in società di revisione e consulenza (tra le tante, Cass. n. 586/2024, Cass. n. 1857/2024 e Cass. n. 22365/2025).
La sentenza impugnata è stata cassata perché la CGT2 non aveva tenuto conto di tali principi, avendo dato rilievo preminente alla sola circostanza dell’inserimento nell’associazione professionale, senza verificare la possibilità di scorporare i redditi dell’attività personale e senza valutare la prova dell’inserimento in una organizzazione della quale il professionista non avesse controllo né responsabilità. Il terzo e quarto motivo sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.