Irripetibilità dell’indebito previdenziale e tutela dell’affidamento del pensionato in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 75 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero di somme erogate a titolo di pensione provvisoria, la revoca del provvedimento definitivo resta soggetta alle limitazioni degli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092 del 1973, mentre l’art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973 non è suscettibile di interpretazione analogica e non si applica ai trattamenti provvisori. Tuttavia, lo spirare dei termini regolamentari per l’adozione del provvedimento definitivo non priva l’amministrazione del diritto-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, ma va tutelato l’affidamento del percettore in buona fede, che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale affidamento va individuato attraverso il decorso del tempo, valutato anche in riferimento al termine triennale, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione collocato a riposo dal 31 agosto 2019, ha percepito dall’INPS un trattamento pensionistico annuo lordo di 17.463,40 euro, liquidato con provvedimento del 7 ottobre 2019. Con atto del 16 gennaio 2024 l’Istituto ha disposto il recupero di 4.229,11 euro lordi, a seguito di una riliquidazione resa necessaria da nuovi dati trasmessi dal datore di lavoro con il rinnovo del contratto collettivo di settore. Il recupero è stato affidato a trattenute mensili sulla pensione a partire dall’aprile 2024.

Il pensionato ha chiesto di dichiarare l’irripetibilità delle somme, invocando la tutela dell’affidamento incolpevole e l’assenza di dolo, e la restituzione di quanto già trattenuto, oltre interessi e accessori. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la natura provvisoria della liquidazione, comunicata all’interessato, e la riconducibilità della fattispecie al conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva, con applicazione dell’art. 2033 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una distinzione preliminare tra irripetibilità derivante da provvedimento definitivo e quella che discende da provvedimento provvisorio. Nel primo caso l’azione di recupero resta preclusa al ricorrere delle condizioni degli artt. 204 e 205 d.P.R. n. 1092 del 1973. Il successivo art. 206, che disciplina la revoca del provvedimento definitivo, non si applica ai trattamenti provvisori, non essendo suscettibile di interpretazione analogica.

Il giudice richiama quindi l’elaborazione delle Sezioni Riunite, che con la sentenza n. 7/2011/QM hanno osservato come, sino all’adozione del provvedimento definitivo, siano possibili modifiche del trattamento provvisorio. È emersa poi la necessità di applicare l’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, che ammette l’autotutela entro un termine ragionevole, contemperando la certezza del diritto invocata dal pensionato con la pretesa dell’ente al recupero, tutelata dall’art. 162, comma 7, d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il sistema è stato ricondotto a unità da Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, secondo cui lo spirare dei termini regolamentari non priva l’amministrazione del diritto-dovere di recuperare le somme erogate a titolo provvisorio, ma va tutelato l’affidamento del percettore in buona fede, che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale affidamento si individua attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza dei dati utili alla liquidazione definitiva.

Nel caso concreto l’INPS ha qualificato come provvisori entrambi i provvedimenti, anche quello del 2024. La Corte rileva che, a cinque anni dal titolo provvisorio, l’Istituto qualifica ancora come provvisorio il provvedimento di liquidazione. Le ragioni della modifica non coincidono con i tempi tecnici indicati nel 2019 e l’INPS non ha provato che il conguaglio derivasse da una richiesta tardiva del datore di lavoro. Il giudice osserva inoltre che l’applicazione di incrementi contrattuali non dovrebbe normalmente comportare una decurtazione degli emolumenti dovuti.

Da tali elementi la Corte desume la buona fede del pensionato, rafforzata dal fatto che la ripetizione riguarda solo il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 e non i periodi precedenti. L’errore, per la tecnicità della materia, non era facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’irripetibilità delle somme e condanna dell’INPS alla restituzione di quanto trattenuto, oltre la maggior sorte tra interessi e rivalutazione monetaria, dovuti per il solo fatto del mancato pagamento alle singole scadenze. Le spese sono compensate per la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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