Cessazione della materia del contendere nella pensione di inabilità per sopravvenuta liquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 54 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il sopraggiungere, nel corso del giudizio, del provvedimento con il quale l’ente previdenziale riconosce e liquida il trattamento richiesto integra una sopravvenuta integrale satisfazione della pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale del diritto. La concessione del beneficio entro i tempi tecnici occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti sanitari e per la valutazione, da parte dell’ente, dell’esito degli stessi e della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’amministrazione statale, ha promosso giudizio davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, rappresentando di possedere i requisiti contributivi e sanitari prescritti e di aver inutilmente presentato la relativa domanda amministrativa nel giugno 2023.
L’ente previdenziale, costituitosi nel febbraio 2025, ha comunicato che, all’esito della visita medica effettuata nel maggio 2024, era stata accertata in capo al ricorrente l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che, nell’ottobre 2024, era stata liquidata la pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’ente ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; il ricorrente ha insistito per la condanna alle spese di controparte.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha rilevato che i provvedimenti adottati dopo l’instaurazione della causa risultano integralmente satisfattivi delle pretese avanzate con il ricorso, volte al conseguimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Su questa premessa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità nell’accertamento giudiziale del diritto ormai riconosciuto in via amministrativa.
Quanto al profilo delle spese, la Corte ha verificato che il beneficio è stato concesso nei tempi occorrenti per eseguire i necessari accertamenti sanitari e per consentire all’ente previdenziale di valutarne l’esito, insieme alla sussistenza degli ulteriori requisiti cui è subordinata la liquidazione del trattamento. Il ritardo nella definizione della domanda è dunque riconducibile al corretto svolgimento dell’istruttoria sanitaria e amministrativa, e non a un ingiustificato comportamento dell’ente.
Su tali basi il Giudice ha ritenuto sussistenti idonei motivi per la compensazione delle spese tra le parti, disattendendo la richiesta di condanna formulata dal ricorrente. La pronuncia ha inoltre disposto che, nei confronti della parte privata, la Segreteria apponga l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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