Elezioni provinciali: funzione vicaria del vicepresidente limitata a novanta giorni (TAR Puglia n. 27 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, co. 79, lett. b), l. 56/2014, in materia di disciplina elettorale e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di competenza statale ex art. 117 Cost., non riveste natura transitoria ma costituisce disposizione di carattere definitivo, che circoscrive la funzione vicaria del Vice Presidente della Provincia al termine perentorio di giorni novanta dalla cessazione dalla carica del Presidente. Entro tale termine devono essere indette e svolte le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia, difettando ogni diversa previsione che consenta la protrazione indefinita della funzione vicaria. La circostanza che l’elezione del Presidente possa svolgersi in un momento diverso rispetto a quella del Consiglio provinciale è eventualità già contemplata dal legislatore, attesa la diversa durata dei rispettivi mandati. La tempistica del procedimento elettorale è predeterminata e non derogabile in ragione della rilevanza dell’interesse pubblico tutelato.
Il Fatto
Con il decreto impugnato, il Vice Presidente della Provincia di Lecce aveva fissato al 29 aprile 2026 le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Provincia, a seguito della cessazione dalla carica del precedente Presidente intervenuta il 22 ottobre 2025. I ricorrenti, elettori della Provincia, hanno impugnato il decreto deducendo la violazione dell’art. 1, co. 79, lett. b), l. 56/2014, che imporrebbe l’indizione e lo svolgimento delle elezioni entro novanta giorni dalla cessazione dalla carica del precedente Presidente, termine peraltro già maturato. La Provincia di Lecce si è costituita sostenendo la natura meramente transitoria della norma e la ragionevolezza della data fissata, volta a consentire una tornata elettorale unica per l’elezione sia del Presidente sia del Consiglio provinciale. Con decreto monocratico n. 564 del 17 dicembre 2025, il TAR aveva già accolto l’istanza di misure urgenti ex art. 56 cod. proc. amm., ordinando l’indizione delle elezioni entro cinque giorni e con data di svolgimento immediatamente successiva al decorso del termine di quaranta giorni. In esecuzione di tale decreto, il Vice Presidente aveva adottato il decreto n. 26 del 22 dicembre 2025, fissando le elezioni all’1 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella cognizione sommaria della fase cautelare, ha ribadito quanto già rilevato nel decreto monocratico, affermando la natura definitiva e non transitoria dell’art. 1, co. 79, lett. b), l. 56/2014, da leggersi alla luce dei principi di rilevanza costituzionale in materia di disciplina elettorale. La norma circoscrive la funzione vicaria del Vice Presidente al termine di giorni novanta, imponendo l’indizione e l’espletamento delle elezioni entro tale periodo. Nel caso di specie, il Vice Presidente avrebbe dovuto indire i comizi entro l’11 dicembre 2025 per consentire lo svolgimento delle operazioni entro il 20 gennaio 2026, come peraltro indicato anche nelle note di sollecitazione del Prefetto di Lecce.
La tesi della Provincia, volta a qualificare la norma come meramente transitoria e inapplicabile, condurrebbe all’inaccettabile risultato di consentire la protrazione indefinita della funzione vicaria, in difetto di altra previsione che fissi il termine per l’indizione delle elezioni, in violazione del dettato normativo e dei principi di rilievo costituzionale. Quanto alla tornata elettorale unica, il Collegio ha osservato che l’eventualità di uno svolgimento differenziato tra elezione del Presidente e del Consiglio è già contemplata dal legislatore, attesa la durata quadriennale del mandato presidenziale e quella biennale del Consiglio, proprio al fine di assicurare continuità alle funzioni di rappresentanza dell’ente.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto preminente l’interesse dei ricorrenti al tempestivo svolgimento delle operazioni elettorali, funzionale a impedire il protrarsi di una situazione di illegalità permanente relativa al funzionamento dell’organo di rappresentanza dell’ente, a fronte della definitiva frustrazione della pretesa in caso di mancata tutela cautelare. L’interesse cautelare è stato ritenuto persistente anche a fronte del sopravvenuto decreto n. 26 del 22 dicembre 2025, trattandosi di provvedimento adottato in esecuzione del decreto monocratico e, pertanto, strettamente correlato all’efficacia della misura interinale. Il Collegio ha, quindi, accolto l’istanza cautelare confermando le statuizioni del decreto monocratico, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 22 aprile 2026 e nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Lecce per il caso di inottemperanza.
Nota della Redazione
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