La mancata impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi rende improcedibile il ricorso avverso la VIA (TAR Lazio n. 10517 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 23 ss. d.lgs. n. 152/2006, conclude un procedimento autonomo ed è immediatamente impugnabile sia in caso di esito negativo sia positivo. Tuttavia, l’eventuale annullamento della VIA non ha effetto caducante nei confronti della successiva determinazione conclusiva della conferenza di servizi, la quale non è atto meramente consequenziale, ma esito di autonoma istruttoria che assume la decisione finale sulla realizzabilità dell’opera. Ne consegue che la mancata impugnazione di tale determinazione, ormai inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso i soli atti del procedimento di VIA. Inoltre, il generico richiamo in epigrafe all’impugnazione degli “atti presupposti, connessi e conseguenti” non è sufficiente a radicare l’impugnazione di atti non puntualmente individuati e censurati.
Il Fatto
La società Rete Ferroviaria Italiana ha presentato istanza di VIA per il progetto di fattibilità tecnico-economica della gronda merci di Roma, lotto 1A Valle Aurelia – Vigna Clara. Il Ministero dell’Ambiente ha concluso il procedimento con giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso con decreto del 12 dicembre 2023, all’esito dei pareri tecnici favorevoli della Commissione VIA-VAS e del Ministero della Cultura. Il Comitato dei cittadini e alcuni residenti hanno impugnato il decreto e gli atti endoprocedimentali, deducendo vizi di istruttoria e violazione del contraddittorio per la mancata valutazione delle osservazioni tempestivamente presentate, nonché carenze istruttorie e illogicità manifesta delle valutazioni tecniche.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare le eccezioni di rito. Ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti del Comitato, privo di legittimazione attiva in quanto costituito al solo scopo di impugnare i provvedimenti, non sussistendo i requisiti della previsione statutaria, della consistenza organizzativa e del collegamento stabile con il territorio. Ha invece riconosciuto la legittimazione dei residenti, ubicati in prossimità del cantiere.
Il Collegio ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità per impugnazione di atti endoprocedimentali, richiamando l’orientamento pacifico secondo cui la VIA conclude un procedimento autonomo, immediatamente lesivo e direttamente impugnabile. Ha chiarito che l’art. 48, comma 5-quater, del d.l. n. 77/2021, laddove prevede che la determinazione della conferenza “comprende” il provvedimento di VIA, non comporta che la compatibilità ambientale sia decisa in quella sede, ma solo che l’esito dell’autonoma valutazione ministeriale vi sia recepito.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il TAR ha accertato che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 21 dicembre 2023 non era stata impugnata. Ha quindi verificato se l’eventuale annullamento della VIA avrebbe avuto effetti caducanti su tale atto. Richiamato l’orientamento consolidato, ha escluso che tra la VIA e l’autorizzazione finale sussista un rapporto di mera consequenzialità: la conferenza di servizi non recepisce passivamente il giudizio ambientale, ma svolge autonoma istruttoria, coinvolgendo numerose amministrazioni e valutando tutti i presupposti per l’esecuzione dell’opera.
La determinazione conclusiva non costituisce, pertanto, inevitabile conseguenza della VIA, essendo intervenute ulteriori valutazioni di interessi da parte di più soggetti pubblici. L’illegittimità della VIA non può quindi travolgere l’atto conclusivo, che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. La mancata impugnazione, ormai inoppugnabile, ha determinato il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla decisione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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