Via statale, sindacato ristretto sul giudizio tecnico di compatibilità ambientale (TAR Lazio n. 3829 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, dell’errore tecnico evidente o della carenza assoluta di istruttoria e motivazione, non essendo consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente. La Via, di matrice eurounitaria, non si risolve in un mero accertamento tecnico, ma implica un apprezzamento complesso e comparativo che impone al proponente di dimostrare, su basi oggettive e verificabili, che gli impatti residui siano compatibili. L’amministrazione non è tenuta a “salvare” il progetto mediante un ricorso indeterminato a prescrizioni: in presenza di incertezze sostanziali non superate, la determinazione negativa è esercizio legittimo della funzione preventiva della valutazione ambientale. Il provvedimento può essere motivato per relationem, purché gli atti richiamati esplicitino in modo chiaro e completo il percorso logico-valutativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione a un progetto di impianto eolico di potenza complessiva pari a 129,6 MW, da ubicarsi nel territorio di due Comuni, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
L’iniziativa, rientrante tra quelle di competenza statale, era stata sottoposta a procedura di Via statale, nel corso della quale erano intervenuti il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il parere negativo del Ministero della Cultura e la determinazione della Regione Lazio. La società ha dedotto plurimi vizi, investendo sia l’iter procedimentale sia il merito tecnico-discrezionale delle valutazioni, segnatamente la ricostruzione delle interferenze con aree sensibili, la violazione delle garanzie partecipative, la tardività del contributo ministeriale e la disparità di trattamento rispetto ad altri progetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dal perimetro dei principi consolidati in materia di Via, richiamando la direttiva 2011/92/UE e il d.lgs. n. 152 del 2006. La valutazione non è un mero accertamento tecnico, ma un apprezzamento prognostico e comparativo degli impatti diretti e indiretti, connotato da ampia discrezionalità e sindacabile nei soli limiti dell’illogicità manifesta, del travisamento e dell’errore tecnico evidente.
Il Collegio rileva che molte censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, tendono a sollecitare una rivalutazione nel merito delle scelte amministrative, operazione estranea al sindacato giurisdizionale. Non è configurabile un obbligo dell’amministrazione di “salvare” il progetto mediante prescrizioni o soccorso istruttorio reiterato, poiché il ricorso a condizioni presuppone una base conoscitiva sufficiente e un quadro progettuale definito. L’onere di presentare un progetto completo grava sul proponente, non potendosi trasformare la verifica ambientale in un percorso di elaborazione congiunta. Quanto alla trivellazione orizzontale controllata, essa non opera come clausola generale di esclusione dell’incidenza, avendo l’istruttoria riguardato il tracciato complessivo, la cantierizzazione e gli effetti cumulativi.
La valutazione cumulativa è elemento fisiologico dell’istruttoria e può considerare anche iniziative non ancora autorizzate, quali elementi descrittivi della pressione insediativa complessiva. Le censure sulle alternative e sul principio di precauzione non colgono nel segno: quest’ultimo è criterio di governo del rischio ambientale e non espediente per colmare lacune motivazionali; la Via esige misure mitigative determinate e verificabili già in sede valutativa.
La doglianza sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è infondata: il procedimento è stato caratterizzato da interlocuzioni e richieste di integrazione, e la ricorrente non ha indicato quale apporto partecipativo avrebbe potuto determinare un diverso esito, con applicabilità del principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il contributo del Ministero della Cultura si colloca nel segmento decisionale ex art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006: non opera il silenzio-assenso, perché il meccanismo di cui all’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990 è escluso quando il diritto dell’Unione richiede provvedimenti espressi. Legittima è l’adesione alle conclusioni degli organi tecnici, con motivazione per relationem, e non è dimostrata alcuna disparità di trattamento in assenza di un quadro comparativo analitico. Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non introduce una presunzione di compatibilità ambientale, imponendo un bilanciamento concreto con la tutela del paesaggio e della biodiversità.
Nel merito, il decreto si fonda su un quadro di criticità convergenti: l’alterazione scenico-percettiva di area vasta dell’impianto, ritenuto “fuori scala”, la pressione cumulativa e le incertezze non superate sulla componente ecosistemica e sui siti sensibili. La motivazione plurima e convergente rende il provvedimento sorretto da autonome rationes decidendi, non neutralizzabili mediante prescrizioni accessorie. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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