Ricorso collettivo inammissibile per difetto di interesse ad agire (TAR Veneto n. 612 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione dei titoli edilizi, l’interesse ad agire è autonomo dalla legittimazione e consiste nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente, cui consegua una effettiva utilità dall’annullamento. La sola vicinitas non basta a dimostrare tale interesse, che va allegato e comprovato, sia pure in termini potenziali. Il ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda va proposta dal relativo titolare ed è ammissibile solo se sussistono l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Se manca l’interesse ad agire per la maggior parte dei ricorrenti, il ricorso collettivo è inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili e terreni prossimi a un’area edificabile, impugnano il permesso di costruire n. 30 del 12.05.2025 con cui il Comune ha assentito a una società un intervento di demolizione, ricostruzione e ampliamento con volumetrie premiali della normativa regionale del Piano casa.
Deducono violazione della disciplina transitoria dopo l’abrogazione della L.R. Veneto n. 14/2009, assenza di un edificio esistente su cui calcolare la volumetria premiale, violazione delle distanze tra pareti finestrate e dal confine, nonché la chiusura di alcune bocche di lupo a servizio dei loro garage interrati. La controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di legittimazione, di interesse e per disomogeneità delle posizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle eccezioni preliminari e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorso collettivo è ammesso solo se le domande sono identiche nell’oggetto, negli atti impugnati e nei motivi, senza conflittualità di interessi. Chi agisce deve indicare gli elementi idonei a sostenere la pretesa, consentendo al giudice il controllo del concreto e personale interesse di ciascuno.
La verifica delle condizioni dell’azione va condotta in modo rigoroso, alla luce delle eccezioni di parte, precisando che l’interesse ad agire è autonomo dalla legittimazione e richiede il pregiudizio effettivo derivante dall’atto. La vicinitas non vale automaticamente a dimostrare l’interesse personale, diretto e concreto.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che diversi ricorrenti non sono titolari di fondi confinanti con l’area: alcuni immobili distano oltre trenta metri, altri sono separati da una strada pubblica o da un ulteriore mappale interposto. Per altri, l’edificio sorgerà a oltre dieci metri dal limite della proprietà, con pareti nord e ovest non finestrate.
Quanto alle bocche di lupo, nessun profilo di illegittimità è dedotto nel gravame, e il proprietario di uno dei garage ha acconsentito allo spostamento in sede di acquisto. Le allegazioni su visuale, luminosità e deprezzamento immobiliare sono generiche e smentite dagli atti, anche perché sull’area esiste un manufatto al grezzo.
Manca dunque, per la maggior parte dei ricorrenti, l’interesse ad agire e difettano i presupposti dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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