Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e verifica dell’ingresso dello straniero (TAR Abruzzo n. 93 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., può disporre incombenti istruttori al fine di acquisire elementi di valutazione essenziali per la decisione. In particolare, assume rilievo la verifica circa il momento dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, poiché tale circostanza è dirimente per valutare la sussistenza dei presupposti della revoca e la legittimità del provvedimento impugnato. L’ordinanza di incompletezza istruttoria implica il differimento della trattazione del merito a una successiva udienza pubblica.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione di un atto del 5 settembre 2024 con cui è stato revocato, a un cittadino straniero, il nulla osta al lavoro subordinato. Il ricorrente ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la determina del 30 giugno 2025 di conferma della predetta revoca.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, deducendo che la revoca del nulla osta sarebbe avvenuta in un momento in cui egli aveva già fatto ingresso in Italia per svolgere l’attività lavorativa. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 13 febbraio 2026, nel corso della quale i difensori delle parti sono comparsi come da verbale.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori, ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., ritenendo il quadro fattuale non sufficientemente chiaro per la decisione.
Il Tribunale ha ordinato alla Prefettura di Pescara di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi contenuti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
In particolare, l’organo prefettizio è stato invitato a specificare se il cittadino straniero abbia fatto ingresso in Italia prima o dopo la revoca del nulla osta del 5 settembre 2024. Tale accertamento è evidentemente considerato dal Collegio come elemento dirimente per la valutazione della legittimità della revoca, dovendosi verificare la correttezza e l’attualità dei presupposti che hanno giustificato l’adozione del provvedimento ablatorio.
Per l’adempimento dell’incombente è stato concesso il termine di giorni trenta decorrente dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, con fissazione della successiva udienza pubblica di trattazione al 26 giugno 2026.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.