Invasione di edifici e possibile applicazione della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 15290 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca per la prima volta questioni non oggetto di motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Il delitto di invasione di edifici e terreni, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., ha natura permanente, poiché l’offesa al patrimonio perdura sino a quando continua l’invasione arbitraria dell’immobile. Ne consegue che, sino alla cessazione della permanenza, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata era stata condannata per il reato di invasione di edifici, contestato per avere occupato un immobile altrui. Avverso la sentenza d’appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva il mancato riconoscimento dello stato di necessità. Il motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure generiche, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano correttamente evidenziato la mancata allegazione di elementi comprovanti la concreta sussistenza dei requisiti richiesti per l’integrazione della scriminante.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha rilevato che le questioni relative alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla determinazione della pena non erano state dedotte con i motivi di appello. Tale circostanza determina l’inammissibilità delle censure, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non abbiano formato oggetto di gravame, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre precisato, in ogni caso, che la motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego della causa di non punibilità è coerente con il principio secondo cui il delitto di invasione di edifici ha natura permanente. L’offesa al patrimonio perdura sino alla cessazione dell’occupazione arbitraria dell’immobile e, pertanto, sino a quel momento è preclusa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione della perdurante compressione del bene giuridico protetto, come già affermato da Sez. 2, n. 16363 del 2019 e Sez. 3, n. 30383 del 2016.
Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, l’irrogazione della sola pena pecuniaria, in applicazione dei criteri direttivi di cui all’art. 633 cod. pen., è stata ritenuta un esercizio della discrezionalità del giudice di merito rispettoso dei criteri normativi ed esente da profili di illogicità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso