Pericolo di reiterazione e permanenza dell’associazione criminale (Cass. pen. Sez. III n. 22852 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, la già avvenuta reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede non esclude l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ma la conferma. La permanenza in essere del reato associativo non costituisce presupposto necessario né per la sussistenza di tale esigenza cautelare né per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La circostanza che il sodalizio sia contestato come operante fino a una certa data non impedisce, di per sé, di valorizzare condotte illecite successivamente poste in essere dal medesimo soggetto. Non integra vizio deducibile in cassazione la prospettazione di una lettura alternativa del dato fattuale, ove la motivazione del provvedimento impugnato risulti coerente e ancorata a specifici elementi di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente è indagato per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché per il reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato nella qualità di promotore, finanziatore e organizzatore del sodalizio.

Con ordinanza del 1° ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Palermo applica la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza con ordinanza del 31 ottobre 2025. Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: l’associazione avrebbe cessato ogni attività nell’aprile 2022 e gli episodi successivi sarebbero estranei al sodalizio, con conseguente insussistenza del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure non sono riconducibili alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen.: non vengono prospettate lacune o vizi logici del provvedimento impugnato, ma una diversa lettura del dato fattuale, fondata su un’interpretazione manifestamente erronea degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La difesa, che non contesta la sussistenza dei gravi indizi, oppone alla motivazione del Tribunale una ricostruzione fattuale inconsistente. Essa poggia sull’assunto, manifestamente infondato, che la già avvenuta reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede escluderebbe l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. Il ragionamento è rovesciato rispetto alla logica della norma: la reiterazione non elimina l’esigenza, ma la conferma.

Il provvedimento impugnato delinea un soggetto di elevatissima pericolosità sociale, posto al vertice dell’organizzazione criminale e protagonista di numerosi reati-scopo. Detenuto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso, in due distinte occasioni, di significativi quantitativi di cocaina. La Corte valorizza il dato: il ricorrente ha reiterato nel domicilio le condotte per le quali è sottoposto a cautela, così da rendere non idonee eventuali misure meno afflittive e da concretizzare in modo plastico il pericolo di reiterazione.

Quanto alla cessazione dell’attività associativa, la Corte la ritiene irrilevante. La permanenza in essere dell’associazione non è presupposto necessario per la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, né per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il quadro indiziario e le condotte successive giustificano autonomamente la misura.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in € 5.000,00. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 ed esclude che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, avendo negato l’evidenza di specifici elementi di particolare pericolosità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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